Testo massima
Nel caso di mancato accordo
all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di
mediazione.
La mediazione è gratuita in caso
di mancanza accordo tra le parti ed alcuna somma dovrà essere versata per l’inizio
del procedimento.
Questo
è il principio espresso dal TAR del Lazio con la sentenza del 23/01/2015,
disponendo l’annullamento degli
artt.16, commi 2 e 9, e 4, comma 3, lett. b), del decreto n. 180 del 18 ottobre
2010 e s.m.i., adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
Tanto
in considerazione che il Tribunale amministrativo ha rilevato che la
disposizione del comma 9 dello stesso art. 16 prevede che “Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro
di mediazione in misura non inferiore alla metà” si pone in contrasto con la gratuità del primo
incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le
parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.
Da
oggi per effetto di tale pronunzia nessuna somma dovrà essere più versata per
l’inizio del procedimento di mediazione.
Testo del provvedimento
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