ISSN 2385-1376
Testo massima
Il principio di cristallizzazione dei crediti non influisce sul cd. patto di compensazione ed elisione di partite di segno opposto operante nell’ambito del rapporto di conto corrente bancario. Nell’ambito del rapporto, regolato in conto corrente, dove la banca si presta all’anticipazione dei crediti vantati dal cliente, l’unica prestazione che può dirsi ineseguita dopo l’anticipazione di credito è quella che concerne il pagamento da parte del debitore, la quale si attua mediante l’esecuzione del mandato all’incasso conferito alla banca.
Il decreto è reso all’esito del reclamo proposto da una Banca avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Treviso ha autorizzato una società a sospendere per 60 giorni il contratto di anticipazione in conto corrente in essere. Tale sospensione è stata disposta ai sensi dell’art.169 bis l.f. come misura anticipatoria rispetto allo scioglimento del contratto, richiesto dalla società in concordato preventivo con riserva.
Il tribunale adito ha accolto l’istanza di sospensione ritenendo che il disposto dell’art.169 bis lf. che disciplina i contratti in corso di esecuzione, trovi applicazione anche per l’anticipazione in conto corrente. Attraverso la sospensione e/o lo scioglimento, infatti, il debitore può paralizzare l’incasso di somme da parte della Banca e la compensazione con importi dalla stessa anticipati prima della domanda di concordato. Tale incasso, secondo il giudice di primo grado, altera la par condicio creditorum e impedisce la cristallizzazione del passivo alla data del deposito della domanda di concordato.
La Corte d’appello è intervenuta su diversi aspetti della problematica giuridica in esame.
In primo luogo, ha ribadito che il commissario giudiziale, in pendenza del concordato preventivo, non ha poteri di disposizione sui rapporti giuridici intrattenuti dal debitore il quale, in base all’art.167 lf., conserva l’amministrazione del patrimonio per tutta la durata della procedura di concordato preventivo. Pertanto, il commissario non ha alcuna legitimatio ad causam, ad eccezione di quella solo formale riconosciuta dall’art.180 l.f. e di quella relativa all’azione di annullamento del concordato.
La Corte, poi, rinviando a quanto già esposto in un precedente provvedimento del 26.11.2014, ha confermato che l’art.169 bis l.f. è applicabile anche al concordato con riserva. Tanto si evince dal tenore letterale della norma nonché dalla sua ratio. Infatti, la sospensione e/o scioglimento dei contratti in corso di esecuzione tendono a favorire l’accesso al concordato e a garantire al debitore una protezione anche nella fase preparatoria del piano.
Inoltre, la Corte ha sostenuto che l’indennizzo previsto dall’art.169 bis l.f. vada determinato e liquidato solo al momento dell’emissione del provvedimento definitivo di autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso.
Infine, la Corte è giunta al cuore del problema e ha affrontato nuovamente il problema dell’applicabilità dell’art.169 bis l.f. all’anticipazione bancaria. Il giudice, a tal proposito, ha rinviato al proprio decreto del 26 novembre 2014 e ha ribadito che la ratio ispiratrice della disciplina che consente lo scioglimento e/o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo è individuabile nella volontà di attribuire al debitore che propone il concordato la facoltà di far venir meno un rapporto contrattuale per il prosieguo del rapporto, in modo da liberarlo dall’esecuzione della prestazione divenuta superflua o eccessivamente onerosa a fronte della rinuncia alla prestazione a suo favore. La disciplina, pertanto, può trovare applicazione solamente con riferimento alle prestazioni future e non alle pregresse, poiché, diversamente opinando, si consentirebbe all’imprenditore un beneficio indiscriminato e privo di ragionevolezza, soprattutto avuto riguardo all’interesse di una controparte che ha già adempiuto agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale. Secondo la Corte d’Appello di Venezia, dunque, l’art.169 bis lf. non è applicabile a quei rapporti bancari, quali l’anticipazione in conto corrente, ove la Banca ha già interamente eseguito la propria prestazione anticipando le somme al cliente, e resta ineseguita soltanto la prestazione a carico del debitore, la quale trova esecuzione con il patto di compensazione o il mandato all’incasso conferito all’Istituto di credito.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 69/2014