ISSN 2385-1376
Testo massima
La clausola del contratto di conto corrente che prevede la commissione, nella misura del 1,215%, “sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” non è affetta da nullità ex art. 1346 cc (per indeterminatezza), trattandosi di una commissione che si applica sulla massima esposizione debitoria raggiunta in un trimestre, anche per un giorno solo, né ex art. 1418 cc (per mancanza di causa), avendo una causa ben precisa, in quanto costituisce la remunerazione accordata per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma.
Sono legittimamente addebitati i tassi d’interesse passivi, validamente pattuiti per iscritto, che non superano il tasso soglia d’usura ed in relazione ai quali sia stata pattuita la possibilità per banca di modificare successivamente le condizioni economiche, purché se ne dia opportuna comunicazione al correntista.
Sono questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, II sezione civile, dott. Pastore Alinante, con sentenza emessa il 10/12/2014, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui una società, debitrice principale, ed i fideiussori contestavano, in primo luogo, l’illegittimo addebito della commissione di massimo scoperto, in base ad una clausola asseritamente nulla ex art. 1418 cc (per mancanza di causa), ex art. 1346 cc (per indeterminatezza) ed ex art. 117 co 4, Tub, (per essere stata riportata su foglio allegato).
Il Giudice partenopeo, preliminarmente, affronta la questione della legittimazione dei fideiussori ad eccepire la nullità dei contratti che regolano i rapporti garantiti.
Sul punto, il Giudice rileva come le fideiussioni, pur prevedendo l’obbligo per i garanti di pagare “immediatamente, a semplice richiesta scritta” del creditore, non contemplassero espressamente la clausola “senza eccezioni”, quindi, non potessero considerarsi quali contratti autonomi di garanzia, con la conseguenza che i fideiussori possono eccepire la nullità dei contratti che regolano i rapporti garantiti.
Con riferimento ai motivi di opposizione, il Giudice rileva l’infondatezza degli stessi, analiticamente motivando ed, in particolare, accerta che: il contratto di conto corrente prevede una “commissione sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” e tale clausola:
a) non è affatto indeterminata, trattandosi di una commissione dell’1,215% che si applica sulla massima esposizione debitoria raggiunta in un trimestre, anche per un giorno solo (in mancanza di altre specificazioni), per utilizzi oltre la disponibilità esistente in un dato momento sul conto;
b) ha una causa ben precisa, che è quella indicata da Cass. 870/2006 citata dagli stessi opponenti, ossia costituisce “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma”; sul punto, il Tribunale precisa come i fondi messi a disposizione in un trimestre fossero evidentemente pari al massimo scoperto raggiunto in quel periodo – perché anche se si fosse trattato della esposizione raggiunta al limite in un solo giorno, in tanto la si era potuta raggiungere, in quanto quella somma era disponibile per il correntista nell’intero periodo;
c) le condizioni economiche, compresa la determinazione delle cms, sono contenute nel contratto regolarmente sottoscritto in calce dalla società correntista; così come previsto dall’art. 117 co. 4 Tub.
Con riferimento, poi, alla contestazione relativa agli addebiti sul conto corrente di interessi passivi in violazione degli artt. 117 e 118 Tub, in base a clausola solo apparentemente determinata ma in realtà indeterminata, il Tribunale rileva come i tassi d’interesse fossero disciplinati in modo specifico dal contratto di conto corrente del tutto conformemente a quanto previsto dall’art. 117 Tub.
Il Giudice partenopeo, quale ulteriore profilo di infondatezza dei motivi di opposizione, osserva, altresì, come l’art. 13 del contratto, conformemente all’art. 118 TUB, prevedesse la facoltà della banca di modificare le condizioni economiche, dandone comunicazione al correntista, mentre per quelle sfavorevoli fosse prevista apposita comunicazione all’ultimo indirizzo indicato dal correntista, con la consequenziale conformità delle variazioni dei tassi passivi favorevoli al cliente alla legge ed al contratto.
Sulla base di tale articolato iter argomentativo, il Giudice, con la sentenza in esame, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti alle spese di lite.
Per approfondimenti sul tema si veda:
LA CLAUSOLA PATTIZIA DEVE INDICARE LA MISURA DEL TASSO, LA PERIODICITÀ DEL CONTEGGIO E LA BASE DI CALCOLO
Sui rapporti tra CMS e disciplina antiusura, si consulti:
LA NUOVA MODALITÀ DI RILEVAZIONE, INCLUSIVA DELLA CMS, RATIFICA TRANSITORIAMENTE LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA PREVIGENTI
Testo del provvedimento
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