ISSN 2385-1376
Testo massima
Spetta a colui che agisce per la ripetizione dell’indebito fornire la prova dell’eccedenza del pagamento. Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.
In caso di ricognizione del debito il creditore è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Questi sono i principi espressi dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 18/11/2014.
Nel caso di specie, un correntista lamentava alla banca l’applicazione di interessi illegittimi, perché in violazione dell’art. 1283, su di un rapporto di conto corrente.
Agiva, pertanto, in giudizio chiedendo la condanna della banca convenuta nonché la restituzione degli importi che asseriva essere stati indebitamente imputati dalla banca ad interessi anatocistici ed a commissioni di massimo scoperto.
Costituitasi in giudizio, la banca eccepiva l’inammissibilità dell’azione proposta per essere pendente una procedura esecutiva, nell’ambito della quale l’attore avrebbe dovuto proporre tutte le eccezioni e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme dovute a titolo di saldo di conto corrente.
Condannato in primo grado, l’attore con atto di appello domandava nuovamente la ripetizione delle somme indebitamente imputate dalla banca ad interessi anatocistici e a commissioni di massimo scoperto.
La Corte d’appello ha rilevato che l’attore non aveva depositato alcuna documentazione a fondamento delle proprie domande ma si era limitato genericamente a dolersi dell’illegittimo addebito di interessi ex art. 1283 c.c. demandando ad un consulente tecnico l’accertamento di tali asserite illegittimità.
Pertanto, la Corte, riprendendo un consolidato orientamento di legittimità ha affermato che “spetta a colui che agisca per la ripetizione dell’indebito fornire la prova dell’eccedenza del pagamento. Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”.
Nel caso di specie, l’attore aveva depositato già in primo grado un patto di costituzione di ipoteca volontaria con il quale contestualmente riconosceva la propria esposizione per un certo importo di danaro realizzando una vera e propria ricognizione del proprio debito.
La Corte ha ritenuto, dunque, che “la banca destinataria della promessa era, quindi, dispensata dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.
La domanda di ripetizione di indebito proposta dall’attore in ragione dell’illegittima applicazione, da parte della banca, di interessi anatocistici e di commissione di massimo scoperto, poteva, quindi, essere esaminata in relazione al periodo successivo alla data del primo estratto conto disponibile.
Alla luce delle suesposte argomentazioni e atteso che la ricognizione ha comportato l’inversione dell’onere della prova la Corte ha condannato l’attore, in parziale riforma della sentenza di primo grado, al pagamento del saldo a debito, come ricalcolato nonché alla refusione delle spese di lite nella quota di 2/3 attesa la genericità della domanda principale.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 43/2014