ISSN 2385-1376
Testo massima
L’atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere oggetto di azione revocatoria anche in presenza di figli minori. La costituzione del fondo predetto al fine di fronteggiare i bisogni della famiglia, invero, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, pertanto suscettibile di revocatoria, ex art. 64 legge fallimentare, (R.D. n. 267 del 1942). Resta salva l’ipotesi in cui si dimostri, in concreto, l’esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.
Questi principi sono stati espressi dalla Corte di Cassazione, sezione Prima, con la sentenza n. 26223, pubblicata in data 12/12/2014.
Nel caso di specie, la curatela di un fallimento aveva proposto azione revocatoria avverso atti dispositivi del fallito che sottraevano beni alla procedura concorsuale ed, in particolare, si chiedeva l’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale.
Confermata in secondo grado la sentenza, il debitore fallito presentava ricorso in Cassazione al fine di ottenere la sottrazione del fondo patrimoniale agli effetti dell’azione revocatoria.
In particolare, il ricorrente deduceva che il fondo fosse irrevocabile in quanto posto in essere in adempimento di un dovere giuridico atteso che lo stesso veniva costituito a favore dei figli minorenni; inoltre, deduceva che con l’azione revocatoria il curatore aveva violato l’art. 67 della legge fallimentare per avere ritenuto sussistente la mala fede del debitore il quale, al contrario, se avesse voluto sottrarre beni alla procedura, avrebbe provveduto ad alienarli presso terzi.
In altri termini, il ricorrente chiedeva che fosse affermato il principio di diritto in base al quale la creazione di un fondo patrimoniale in presenza di figli minori non è aggredirle con l’azione revocatoria.
La Cassazione ha affermato, sulla scorta del proprio costante orientamento, che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti, ed è pertanto suscettibile di revocatoria, a norma della L. Fall., art. 64, salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.
Pertanto, la Corte ha respinto il ricorso.
Sul tema si rinvia ai seguenti articoli:
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Numero Protocolo Interno : 17/2014