ISSN 2385-1376
Testo massima
La notificazione del ricorso per cassazione effettuata mediante tempestiva consegna dell’atto ad un ufficiale giudiziario incompetente, il quale lo abbia poi recapitato al destinatario oltre il termine previsto per la predetta impugnazione, non può considerarsi tardiva, dovendo il principio di scissione degli effetti della notificazione trovare applicazione anche nei casi di nullità di quest’ultima, qualora la stessa sia stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata.
A stabilirlo è la Corte Suprema di Cassazione, sezione prima, nella sentenza n. 22995 del 2014, che ha così deciso l’eccezione preliminare svolta dalla difesa resistente, la quale deduceva nullità, o inesistenza, ovvero tardività della notifica del ricorso introduttivo giacchè effettuata da un Ufficiale Giudiziario diverso da quello di Roma e diverso da quello di Catanzaro (sede del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata), nonché ricevuta dal destinatario oltre i termini di legge. L’eccezione della resistente, con ogni evidenza, mirava a censurare la validità della notificazione sotto un duplice profilo: quello dell’incompetenza dell’Ufficiale Giudiziario che avrebbe provocato, pertanto, la nullità o invalidità della notifica e quello temporale della tardività della notifica, in quanto recapitata al destinatario oltre il termine di impugnazione. La resistente deduceva, quindi, implicitamente la violazione del disposto normativo del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1290, art. 107.
I Giudici della Cassazione, con la sentenza n. 22995 depositata il 29 ottobre, hanno in primo luogo premesso che è da ritenersi pacifica la “promiscuità” della competenza a notificare il ricorso per Cassazione, nel senso che può essere effettuata nella città di Roma dove il processo deve essere trattato, ma anche presso il luogo nel quale la sentenza impugnata è stata pronunciata; ne consegue che l’incombenza può essere svolta anche dall’Ufficiale Giudiziario del luogo dove la sentenza impugnata è stata emessa. (ex multis, cfr. Cass. Sez. L, sent. n. 16592 del 2010).
Nel caso di specie, il ricorso, in violazione dell’art. 107 menzionato, risultava notificato a mezzo posta dall’Ufficiale Giudiziario di Cosenza, ossia da un Ufficiale Giudiziario non legittimato ad eseguire la notificazione, atteso che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
Gli Ermellini hanno immediatamente sgombrato il campo da equivoci stabilendo, in primo luogo, che la violazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1290, art. 107, non integra un caso di inesistenza della notificazione. Principio, tra l’altro, affermato dalla giurisprudenza anche più risalente (sent. nn. 2248 del 1975, 3610 del 1977, 5441 del 1977, 219 del 1979, 6329 del 1979, 845 del 1981, 235 del 1982, 1498 del 1983, 3548 del 1985, 8641 del 1987). Infatti, nonostante il contrario assunto dell’impresa controricorrente, i Giudici hanno evidenziato che se la notificazione è nulla essa, però, non è inesistente, atteso che il notificante è abilitato ad effettuare le notificazioni di cui si discorre, e tale sua peculiare competenza fa sì che la notificazione da lui eseguita nel giudizio di cassazione non possa ritenersi che esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione del processo civile e sia incompatibile con il modulo legale che disciplina, in tale giudizio, la sequenza degli atti processuali. Pertanto il vizio di una tale notificazione è sanato, per raggiungimento dello scopo, con effetto “ex tunc”, dalla costituzione in giudizio del soggetto intimato (cfr., ad es., Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18291 del 2004).
La controricorrente, tuttavia, secondo una diversa ed alternativa prospettiva deduceva che la sanatoria non dovesse comunque operare in quanto al momento della costituzione della parte era già scaduto il termine di impugnazione. Tuttavia, i Giudici, stabilendo l’infondatezza anche di questa ulteriore ricostruzione, hanno ribadito che solo quando la notificazione del ricorso per cassazione sia radicalmente inesistente la costituzione in giudizio della parte ha efficacia sanante “ex nunc” e non vale ad impedire la inammissibilità della impugnazione quando il relativo termine sia già scaduto al momento della costituzione medesima (cfr. Cass. n. 10358 del 2005).
Nella specie, invece, come si è detto, si è espressamente esclusa l’inesistenza della notificazione, per essere la stessa nulla, e quindi sanabile con efficacia ex tunc.
Problema diverso, ma parimenti ritenuto infondato dai Giudici di cassazione, è invece quello della tardività della notifica risultante dall’inapplicabilità del principio di scissione della notificazione anche nel caso in cui la consegna dell’atto venga effettuata nei riguardi dell’Ufficiale Giudiziario incompetente.
Infatti, la consegna dell’atto è pur sempre avvenuta nelle mani di un ufficiale giudiziario il cui difetto di competenza ad eseguirla è stato sanato proprio dalla costituzione in giudizio della parte intimata. Sicchè deve affermarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di notificazioni, non è tardiva quella che sia stata tempestivamente eseguita mediante consegna all’ufficiale giudiziario incompetente, il quale l’abbia poi consegnata al suo destinatario in una data non tempestiva, in ragione dell’applicazione del principio di scissione della notificazione e della tempestiva consegna dell’atto, da parte del ricorrente in cassazione, all’ufficio notificatore anche quando vi sia stata una nullità della notificazione (nella specie, per l’incompetenza dell’ufficiale procedente), ove il vizio sia stato sanato dalla costituzione in giudizio della parte destinataria dell’atto.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 10/2014