ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di prestazione di servizi di investimento, la quale di regola si svolge secondo una sequenza che prevede la stipulazione di un contratto, cosiddetto contratto quadro, volto a disciplinare i termini dello svolgimento successivo del rapporto, a cui fanno poi seguito i singoli ordini impartiti dal cliente all’intermediario, il requisito della forma scritta opera unicamente con riferimento al contratto quadro e non anche ai successivi atti negoziali aventi ad oggetto i singoli ordini impartiti all’intermediario sulla base dello stesso.
Qualora il rapporto sia intestato a più persone ciascuna di esse può singolarmente impartire gli ordini con piena liberazione della banca nei confronti degli altri cointestatari.
Questi sono i principi che si evidenziano dalla sentenza n. 1873 pronunziata dal Tribunale di Como, in persona della dott.ssa Barbara Cao il 18 novembre 2014 resa in un giudizio sommario di cognizione.
Nel caso di specie gli attori deducevano, la nullità di un contratto avente ad oggetto la compravendita di titoli obbligazionari per assenza di un valido contratto di intermediazione ex art. 23 TUB e, in subordine, la risoluzione dello stesso per l’asserita violazione delle regole di correttezza e buona fede della Banca, nonché delle norme di comportamento previste dalla legge e dai regolamenti Consob, con conseguente richiesta alla restituzione delle somme addebitate sul c/c degli attori.
Orbene, il Tribunale nel motivare la decisione relativa alla richiesta di nullità dell’acquisto delle obbligazioni per assenza di un valido contratto di intermediazione, ha precisato in ossequio alla pronunzia della Corte di Cassazione sezione I, 22 dicembre 2011, numero 28432 che “che, in materia di prestazione di servizi di investimento, la quale di regola si svolge secondo una sequenza che prevede la stipulazione di un contratto, cosiddetto contratto quadro, volto a disciplinare i termini dello svolgimento successivo del rapporto, a cui fanno poi seguito i singoli ordini impartiti dal cliente all’intermediario, il requisito della forma scritta opera unicamente con riferimento al contratto quadro e non anche ai successivi atti negoziali aventi ad oggetto i singoli ordini impartiti all’intermediario sulla base dello stesso”
In particolare, nel caso di specie, il contratto quadro stipulato presso la banca citata veniva sottoscritto da due soggetti, ma le successive impartizioni degli ordini di investimento, venivano, invece, effettuate da uno solo dei soggetti sottoscrittori del contratto.
Il tribunale ha ritenuto che “non vi è alcun obbligo per tutti i sottoscrittori del contratto di conto corrente ove vengano prelevati i proventi per 1′ investimento e dove vengono poi riversati gli importi delle cedole di quei proventi o del disinvestimento dei titoli, di sottoscrivere il contratto quadro specie ove gli ordini siano stati correttamente impartiti dai soli soggetti sottoscrittori di quel contratto”, atteso che diversamente per ogni singola operazione sarebbe necessaria la firma congiunta di tutti i contitolari del conto.
Infatti, qualora il rapporto sia intestato a più persone, ciascuna di esse se ha regolarmente sottoscritto il contratto quadro, può impartire singolarmente gli ordini con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari.
Il Tribunale di Como, ha dunque, concluso per l’insussistenza dei profili di nullità lamentati dai contraenti, condannandoli alle spese processuali, poiché gli ordini risultavano regolarmente impartiti da uno dei soggetti sottoscrittori del contratto.
Testo del provvedimento
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