ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini dell’opponibilità al fallimento e della data certa, è sufficiente che il timbro postale sia apposto sulla prima facciata, e non nella pagina della sottoscrizione del contratto, atteso che quando la scrittura privata non autenticata forma corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi data certa della scrittura.
La timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad una attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Pres. De Matteis – Rel. De Gennaro con ordinanza del 20.11.2014 relativa ad un giudizio di opposizione ex art. 98 lf ove una banca è stata ammessa al passivo per un credito relativo ad una fideiussione bancaria.
Nel caso di specie, una banca proponeva opposizione al provvedimento di esclusione per mancanza di data certa, chiedendo di essere ammessa al passivo del fallimento di una società, deducendo, al riguardo, di essere creditrice di quest’ultima in forza di una fideiussione rilasciata dalla suddetta società a garanzia di un finanziamento concesso dalla banca con regolare timbratura postale.
La curatela, costituitasi in giudizio, eccepiva tra l’altro la mancanza di data certa del contratto di fideiussione, atteso che il timbro postale risultava apposto solo sulla prima pagina del contratto e che la sottoscrizione della società era apposta su pagine dello stesso ove non risultava apposto alcun timbro.
Il Giudice napoletano ha rigettato l’eccezione fondata sulla mancanza di data certa della fideiussione, ribadendo l’orientamento di legittimità secondo cui “in tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso; a tal fine basta la prova contraria non occorrendo far ricorso alla querela di falso” (Sez. I, Sentenza n. 13912 del 14/06/2007; tra le altre, Cass. 23 aprile 2003 n. 6472; 1 ottobre 1999 n. 10873; Sez. 1, Sentenza n. 21814 del 11/10/2006).
Pertanto, il contratto di fideiussione ben doveva considerarsi titolo valido fondante la pretesa creditoria poiché come data certa anteriore al fallimento andava considerata quella indicata con il timbro postale.
Tra le varie eccezioni sollevate dalla curatela, alcuna rilevanza ha assunto quella relativa all’inopponibilità del decreto ingiuntivo opposto, attesa la pregnanza, ai fini dell’ammissione del credito, del contratto di fideiussione e del contratto di finanziamento.
A seguito della produzione dell’estratto di conto corrente è, dunque, risultata provata l’erogazione del finanziamento al debitore principale.
In conclusione, il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione ed ha ammesso la banca al passivo del fallimento condannando, altresì, la curatela alla refusione delle spese processuali.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 671/2014