ISSN 2385-1376
Testo massima
La possibilità di soddisfare il credito mediante procedura esecutiva immobiliare non esclude lo stato di insolvenza.
Questo è il principio che si evidenzia nella sentenza n. 194 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. Lopiano Est. D’Aquino, il 26 novembre 2014 in un giudizio di reclamo avverso una sentenza dichiarativa di fallimento.
Nel caso di specie, una Banca chiedeva ed otteneva, con sentenza dal Tribunale di Benevento, il fallimento di una società debitrice.
Quest’ultima avversava la sentenza con reclamo asserendo, tra l’altro, l’insussistenza dello stato di insolvenza, sul presupposto che la Banca avrebbe potuto soddisfare il proprio credito agendo sull’immobile gravato da ipoteca, presso il quale, tra l’altro, la società aveva sede.
Sulla base di tali presupposti, la reclamante chiedeva la revoca e/o la dichiarazione di nullità della sentenza dichiarativa di fallimento. .
Orbene, la Corte d’appello ha ritenuto che nonostante vi fosse la possibilità di soddisfazione del credito mediante procedura esecutiva immobiliare, ciò non esclude che sussista al tempo stesso lo stato di insolvenza della società.
Nella caso sottoposto all’esame della Corte appariva, infatti, pacifico che la società non fosse in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni sussistendo un mutuo ipotecario sull’immobile presso la sede sociale sul quale era anche iniziata una procedura esecutiva immobiliare, poi estintasi per ragioni processuali di inerzia di un diverso creditore procedente.
In conclusione, il principio espresso è il seguente: “la possibilità di soddisfarsi mediante procedura esecutiva immobiliare non esclude lo stato di insolvenza”.
Dunque, la Corte ha concluso confermando la sentenza di fallimento rigettando il reclamo proposto dalla società.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 667/2014