Testo massima
In caso di
notifica negativa, la ricerca del destinatario della notificazione non rientra
fra i compiti propri ed autonomi dell’Ufficiale Giudiziario.
Qualora la
notifica di un atto non abbia esito positivo, sull’Ufficiale Giudiziario non
grava il dovere di procedere alla ricerca del notificando in qualsiasi luogo
autonomamente in assenza di indicazioni da parte del richiedente la notifica.
Questi sono i principi espressi dalla Cassazione
Civile, prima sezione civile, con la sentenza n. 22998 depositata in data 29
ottobre 2014 in materia di notificazione degli atti giudiziari.
La pronuncia in commento investe quanto disposto in
materia di notificazioni degli atti processuali civili e, segnatamente, i
doveri, gli obblighi e gli oneri sussistenti in capo all’Ufficiale giudiziario
organo notificatore.
Con specifico riferimento al caso che qui occupa,
dall’esito negativo della notificazione de qua discendeva una conseguenza tutt’altro che irrilevante: la tardiva
notificazione dell’atto d’appello, ritardo dovuto all’esito negativo del prima
notificazione effettuata dal richiedente nell’ultimo giorno utile, aveva
cagionato, infatti, l’inammissibilità del relativo gravame, essendo stato lo
stesso introdotto in violazione dell’art. 327 cpc (nella formulazione
applicabile ratione
temporis).
Avverso detta pronuncia di inammissibilità è stato
proposto il ricorso che ha dato origine alla sentenza in commento.
Orbene, la Suprema Corte, confermando la sentenza
della Corte d’appello, e confermando pertanto l’inammissibilità del mezzo di
gravame poiché tardivo, ha operato una distinzione tra quanto pacificamente affermato dalla propria
giurisprudenza, con quanto espresso dal Giudice delle Leggi, nella nota
sentenza n. 477/2002, stante la quale è ormai considerato presente e (vigente)
nell’ordinamento processuale civile il principio a mente del quale il momento
in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante, deve
distinguersi da quello in cui la stessa si perfeziona per il destinatario.
Ciò posto, il Giudice di legittimità, senza in
alcun modo voler mettere in crisi, né tantomeno porsi in contrasto con quanto
disposto dalla Consulta, le cui pronunce sono state avallate dalla Suprema
Corte con sentenze a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 10216/2006), si è posto dal
punto di vista dell’Ufficiale Giudiziario, nella sua veste di organo preposto
alle notificazioni, dando seguito ad un ormai consolidato principio, inaugurato
con pronunce assai risalenti (Cass. 219/1963) e proseguito con le più recenti,
citate dalla stessa Corte nella sentenza che si commenta.
Muovendo proprio da detto punto di vista, ne
consegue che, seppur resti innegabile la tutela da accordare al notificante, il
quale non può e non deve subire le pregiudizievoli conseguenze derivanti
dall’operato di terzi, quali l’Ufficiale Giudiziario, ovvero l’Agente Postale,
detto riconoscimento di tutela non può e non deve trasformarsi in un esonero
dall’obbligo di diligenza professionale sempre rinvenibile in capo
all’avvocato, nel momento in cui lo stesso da impulso al procedimento
notificatorio. Da ciò deriva che, pur restando in capo all’Ufficiale
giudiziario l’obbligo di eseguire la notificazione, di certo detto obbligo non
può tradursi nell’attribuzione di compiti che allo stesso non spettano.
In altri termini, se è vero che il principio di
“scissione soggettiva” della data di notifica vale anche in caso di mancata
conclusione positiva del procedimento notificatorio, esso trova applicazione
solo alla duplice condizione che:
a) l‘esito
negativo non derivi da cause imputabili al notificante;
b) il richiedente
abbia assolto all’onere di richiedere in un termine ragionevole la ripresa
del procedimento notificatorio.
Nel caso di specie, mancando entrambe le
condizioni, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal legale ed, in
definitiva, affermando che il rischio dell’esito della notifica (si badi, non
dell’esecuzione della stessa!) rimane inderogabilmente in capo al richiedente, così
come l’obbligo di adottare le misure più idonee atte a garantirne il buon
esito.
Testo del provvedimento
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