ISSN 2385-1376
Testo massima
Al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell’intero contratto, ovvero sia applicabile il principio utile per inutile non vitiatur, la scindibilità del contenuto del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all’ipotesi che nel contratto non fosse stata inserita la clausola nulla.
È questo il principio di diritto stabilito dalla seconda sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 23950 del 10 novembre 2014 in materia di interpretazione del contratto.
Nel caso di specie, Tizio, Caio e Sempronio, promittenti venditori, avevano stipulato con l’impresa Mevia, promittente acquirente, un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto l’alienazione di un terreno edificabile, dietro la corresponsione di appartamenti che l’impresa Mevia avrebbe costruito in loco, nonché l’esecuzione di tutta una serie di opere di urbanizzazione da effettuarsi su altri terreni di proprietà dei promissari venditori.
Tuttavia, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni, l’impresa Mevia aveva posto una garanzia di tipo commissorio, palesemente invalida, la quale prevedeva il rilascio, al momento del rogito, di uno o più preliminari di vendita già quietanzati relativi ad altri immobili di sua proprietà, tra l’altro, di valore inferiore rispetto al terreno venduto da Tizio, Caio e Sempronio.
A seguito del rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado, i promittenti venditori proponevano gravame alla Corte d’Appello, la quale, sulla base del principio generale di conservazione del negozio giuridico e del brocardo latino “utile per inutile non vitiatur”, considerava la clausola di garanzia un elemento accessorio alla configurazione del contratto che non incideva sui suoi elementi essenziali e, pertanto, rigettava la domanda.
Tuttavia, la predetta clausola era stata determinante ai fini della prestazione del consenso, senza la quale le parti non avrebbero mai stipulato il relativo contratto.
Pertanto, i giudici di legittimità, rifacendosi all’art. 1419, comma 1, c.c. secondo cui “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”, hanno respinto completamente la pronuncia della Corte Territoriale.
Quest’ultima, tra l’altro, aveva fatto ricorso al solo criterio oggettivo, assumendo come parametro di riferimento il “contraente medio” che avrebbe stipulato il contratto anche in assenza della clausola di garanzia, senza, tuttavia, spiegarne le ragioni.
In conclusione, al fine di stabilire se la nullità di una clausola contrattuale importi la nullità dell’intero contratto, bisogna guardare alla comune volontà delle parti e, pertanto, il principio di conservazione del negozio giuridico va contemperato con quello più generale dell’autonomia privata.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 645/2014