ISSN 2385-1376
Testo massima
L’affermazione che l’iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all’espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest’ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione, ma implica semplicemente che l’iscrizione ipotecaria non sia ammessa per un credito il cui importo non consenta di procedere all’espropriazione immobiliare.
Gli Agenti della Riscossione hanno il potere, ai sensi dell’art. 77 DPR 1973/602, di iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente, che si è reso inadempiente all’intimidazione di pagamento, effettuata mediante la relativa cartella o mediante l’avviso di accertamento esecutivo, che è l’atto emesso dalla Agenzia delle Entrate con cui viene notificata formalmente la pretesa tributaria al debitore, a seguito di un controllo sostanziale. A partire dal 1/10/11, gli avvisi di accertamento della Agenzia delle Entrate, relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31/12/07 e successivi, sono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e devono recare espressamente l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata all’Agente competente, anche ai fini della esecuzione forzata (L. 111 del 15/07/11).
Trattasi di atti che, al pari del precetto nella esecuzione civile, hanno la funzione di rendere edotto il debitore-contribuente delle conseguenze cui andrà incontro nel caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, nella prima ipotesi, e nel diverso termine suddetto nel caso in cui è notificato un avviso di accertamento da parte della Agenzia delle Entrate. L’iscrizione ipotecaria in parola è soggetta a condizioni ben precise che sono state modificate nel corso del tempo, per cui occorre far attenzione alla normativa succedutasi soprattutto dal 2010 in poi, con particolare riferimento al fatto che sono state introdotte delle soglie da tenere in debito conto: così per le ipoteche iscritte dal 25/05/10 al 13/05/11 detta soglia è stata fissata nel minimo di euro 8.000,00 (L. 2010/73), per quelle iscritte tra il 13/07/11 al 01/03/2012 è rimasta la soglia minima di euro 8.000,00 ed introdotta quella di euro 20.000,00 in caso di abitazione principale e contestazione del credito in giudizio (L. 2011/106), per quelle infine iscritte dal 02/03/12, la soglia minima è di euro 20.000,00 (L. 2012/16).
L’iscrizione ipotecaria attribuisce all’Agente della Riscossione i diritti previsti dall’art. 2808 c.c. compreso quello cosiddetto di sequela.
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 19 DLgs 1992/546 dall’art. 35, comma 26 quinquiesm del DL 2006/223, contro l’iscrizione ipotecaria è ammesso ricorso alle Commissioni Tributarie.
Dibattuta in dottrina e giurisprudenza è la natura della ipoteca in questione: all’orientamento che opina per la funzione conservativa e cautelare dell’istituto si oppone quello che, invece, reputa la stessa come strumento preordinato alla esecuzione forzata, così come stabilito autorevolmente dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 2012/5771, che così ha sgomberato il campo dall’equivoco.
Questo era nato in ragione del fatto che prima degli anzidetti interventi legislativi, che hanno delineato in modo articolato le condizioni necessarie per l’iscrizione ipotecaria in questione, si era sostenuto dalla giurisprudenza che, avendo natura cautelare e conservativa, l’iscrizione poteva anche essere effettuata per crediti inferiori ad euro 8.000,00, laddove invece attribuendo alla stessa diversa caratteristica, di strumento preordinato alla esecuzione, doveva soggiacere agli stessi limiti previsti per l’espropriazione, fissata dal precedente art. 76 DPR 1973/602 (invero, poi modificato).
La decisione della S.C. nel solco dei precedenti conformi (v. ex multis Cass. 2010/4077; Cass. 2012/16348) ha in pratica stabilito, per le ragioni suddette, che la iscrizione ipotecaria, in quanto atto preordinato alla esecuzione, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima che, come sopra detto, sono stati modificati nel corso del tempo, prima euro 8.000,00, poi 20.000,00.
Il fatto poi che tale coincidenza è venuta meno per effetto del D.L. 2013/69, è questione che non attiene all’oggetto delle presenti note.
Abbiamo voluto richiamare l’attenzione su tali evidenze perché proprio sull’asserita coincidenza dei limiti entro cui può essere iscritta l’ipoteca, considerato atto preordinato alla esecuzione , si annida l’errore di fondo della decisione (cassata) della COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL PIEMONTE, ben evidenziato dalla ordinanza in rassegna (Cass. 2014/24258) secondo cui “l’affermazione che l’iscrizione ipotecaria, rappresentando un atto preordinato alla esecuzione immobiliare soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’art. 76 DPR 1973/602 e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro” NON IMPLICA “alcuna conseguenza sul contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione, ma comporta soltanto che la iscrizione ipotecaria non sia ammessa per un credito il cui importo non consente di procedere alla espropriazione”.
Ricordiamo che l’art.77 DPR 1973/602 prevede, con disposizione introdotta dall’art 7 comma 2, lettera u-bis del DL 13.5.2011, convertito in L.13.7.2011 n.106, che ha aggiunto il comma 2-bis (in vigore dal 13.7.2011), che “l’Agente della Riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute, entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1”.
Il caso sottoposto all’esame dei Giudici di Piazza Cavour muoveva dal fatto che la Commissione Tributaria territoriale, riformando la sentenza di primo grado, aveva annullato la iscrizione ipotecaria effettuata dall’Equitalia, per il mancato pagamento di una cartella esattoriale, perché non era stata soddisfatta la esigenza di indicare” il valore della rendita catastale degli immobili colpiti dalla iscrizione, ossia di permettere di valutare la congruità del valore in virtù del quale viene iscritta”: esigenza, invero, che non trova riscontro” nel tessuto normativo relativo” e che non potrebbe ricavarsi dalla stessa natura dell’Istituto, come sopra detto. Peraltro, specifica la Cassazione, l’iscrizione ipotecaria è legittima (ex art 79 DPR 1973/602) indipendentemente dal valore dell’immobile aggredito, salvo essere obbligatoria quando tale valore ecceda di oltre venti volte quello del credito per cui si procede.
Trattasi, in conclusione, di un chiarimento che , a quanto consta, non ha precedenti.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 643/2014