ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di richiesto ulteriore compenso al CTU non appare equo aumentarlo ulteriormente non potendo attribuirsi al lavoro svolto un livello quantitativo e qualitativo tale da giustificare il superamento dei massimi già riconosciuto, né attribuirsi una straordinaria importanza all’incarico affidato.
È questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda, nella sentenza n. 23363 del 3 novembre 2014 in materia di compenso del consulente tecnico d’ufficio.
Oggetto della controversia in commento è il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, con il quale il giudice di prime cure determinava il quantum dovuto al professionista nella somma di euro 10.000,00.
Il decreto emesso veniva opposto da una delle parti in causa ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 T.U. in materia di spese di giustizia e, con il suo accoglimento, il quantum risultava rideterminato nella somma di euro 3.300,98.
L’ordinanza di rideterminazione veniva, allora, impugnata in Cassazione dal consulente tecnico d’ufficio, il quale lamentava tra l’altro la mancata applicazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso del professionista non ritenendo il caso in esame rientrante nelle previsioni dell’art. 52 del già richiamato decreto.
La norma in questione è rubricata “aumento e riduzione degli onorari” e prevede, per l’appunto, la possibilità di aumentare l’onorario dell’ausiliario del magistrato fino al doppio qualora la prestazione sia “di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”.
La Suprema Corte di Cassazione ha negato, nel caso di specie, l’aumento di onorario ritenendo l’operato del professionista non connotato di quei requisiti di importanza, complessità e difficoltà richiesti dalla norma al fine di valutare il lavoro del consulente, sul piano qualitativo e quantitativo, tale da dovergli riconoscere un plus rispetto alla somma massima tabellare già applicata.
Né può giustificarsi una maggiorazione dell’onorario riconoscendo, quale base di computo, la somma dei calcoli effettuati dal consulente tecnico contabile e non già quella del valore della causa.
La sentenza richiamata, ancorché carente sul piano motivazionale, merita di essere commentata in quanto pone in risalto due questioni di non scarsa importanza.
In primo luogo, si discute ancora una volta dell’ambito di applicazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002.
La norma, sebbene preveda espressamente i requisiti che l’operato dell’ausiliario deve presentare al fine di giustificarsi un aumento o una riduzione del suo onorario, risulta per altro verso lacunosa non specificando quando un’operazione possa considerarsi “di eccezionale importanza, complessità e difficoltà”, né chiarendo quali possano essere le attività rientranti in questa descrizione.
Fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, gli onorari dei consulenti tecnici venivano stabiliti sulla base delle disposizioni della Legge n. 319/1980, ad oggi abrogata ma nella sostanza pedissequamente traslata nel decreto in vigore.
Già nella precedente normativa, infatti, all’art. 5 si discuteva genericamente di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, lasciandosi alla discrezionalità del giudice l’apprezzamento circa il concreto operato dell’ausiliario.
In presenza di una tale lacuna normativa, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha tentato di individuare dei criteri fissi di valutazione a cui fare riferimento, quali: oggetto e valore della controversia, natura ed importanza dei compiti, tempo ed impegno profusi.
La seconda tematica affrontata è quella della base di calcolo sulla quale parametrare il computo del quantum dovuto al consulente tecnico d’ufficio.
La norma di riferimento è, in questo caso, l’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002, il quale prevede che per la determinazione degli onorari del consulente tecnico debba farsi riferimento al valore della causa.
Sul punto non sembra esserci contrasto di orientamenti, essendo pacifico che il valore della causa al momento della proposizione della domanda vada considerato come base sulla quale calcolare la somma dovuta al professionista e non già, come nel caso esaminato, la somma dei calcoli effettuati. L’incarico attribuito al consulente è unico e non può considerarsi quale elemento ulteriore incrementante il valore della domanda di parte.
Nonostante il continuo impegno della giurisprudenza nella interpretazione delle norme del nostro Ordinamento, resta il fatto che, trattandosi di una circostanza di non scarsa rilevanza quella del valore da attribuire al concreto impegno degli ausiliari del magistrato, sarebbe auspicabile un intervento legislativo volto a colmare le numerose lacune ancora esistenti.
Testo del provvedimento
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