ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale Fallimentare può rigettare l’istanza di scioglimento del contratto solo per ragioni connesse all’incongruenza con la proposta concordataria poiché ogni diversa valutazione comporterebbe un esame circa l’opportunità economica e la meritevolezza della proposta.
Lo scioglimento del contratto individua una categoria volutamente diversa dalla risoluzione e sta a dimostrare che la preminenza dell’interesse di una parte contrattuale sull’altra è attribuita dall’ordinamento per ragioni di favor a chi ricorre al concordato preventivo per risolvere effettivamente lo stato di crisi o di insolvenza.
E’ necessaria l’integrazione del contraddittorio con la controparte contrattuale in bonis nel procedimento di autorizzazione allo scioglimento e/o sospensione dei contratti in corso di esecuzione nel concordato ex art. 169 legge fallim.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cassino con il decreto emesso in data 29 ottobre 2014 in materia di scioglimento dei contratti nell’ambito di una procedura di concordato preventivo.
Nel concordato preventivo, a norma dell’art. 169-bis legge. fallim. (introdotto dal d.l. n. 83/2012 convertito con modifiche dalla l. n. 134/2012), i contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso continuano di regola ad avere esecuzione, ma il debitore può chiedere, nella domanda di ammissione, che il tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato, lo autorizzino alla sospensione ovvero allo scioglimento. L’accoglimento dell’istanza di scioglimento comporta il sorgere, in capo al contraente in bonis, del diritto ad un indennizzo, equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, da soddisfarsi come credito chirografario.
L’art. 169-bis legge. fallim., fin dalla sua introduzione, ha formato oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza, le quali, pur plaudendo al legislatore per avere colmato la lacuna ante riforma, si sono concentrate sui numerosi problemi interpretativi sollevati dalla nuova norma, il più diffuso dei quali concerne la compatibilità fra l’istanza di scioglimento o di sospensione e la domanda di concordato preventivo c.d. in bianco. Il provvedimento in commento affronta funditus il problema e lo risolve nel senso di non escludere a priori detta compatibilità!
Nel caso di specie, una società debitrice chiedeva al Tribunale, prima della sentenza del termine concesso ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallim, l’autorizzazione allo scioglimento di due contratti di leasing.
Sull’istanza, in applicazione del principio di diritto espresso da App. Venezia, 30.01.2014, veniva instaurato il contraddittorio con i terzi contraenti coinvolti dalla domanda, i quali non comparivano in udienza per opporsi allo scioglimento.
In ogni caso, secondo il Tribunale, “la tutela del terzo contraente è succedanea e non preventiva e trova la propria sede sul piano indennitario o risarcitorio, profili che, peraltro, (
) esulano dalle competenze del Tribunale Fallimentare“.
Risolta così la pregiudiziale questione processuale, il Tribunale, chiamato a giudicare dello scioglimento e/o sospensione del contratto ai sensi dell’art. 169-bis legge fallim., ha chiarito che non è possibile argomentare in ordine all’eventuale pregiudizio che la controparte in bonis potrebbe subire in esito al decreto autorizzativo, come pure non è possibile domandare in quella sede la liquidazione dell’indennizzo previsto in proprio favore dalla medesima disposizione: detto indennizzo di valore pari al danno conseguente al mancato adempimento, da pagare, quale credito anteriore al concordato, in moneta concordataria , potrà infatti essere quantificato soltanto in un apposito giudizio di cognizione avanti il Giudice ordinario.
Inoltre, deve evidenziarsi che “lo scioglimento del contratto (
) individua una categoria volutamente diversa dalla risoluzione e sta a dimostrare che la preminenza dell’interesse di una parte contrattuale sull’altra è attribuita dall’ordinamento per ragioni di favor a chi ricorre al concordato preventivo per risolvere effettivamente lo stato di crisi o di insolvenza“.
In buona sostanza, il Tribunale non può rigettare l’istanza di scioglimento del contratto se non per ragioni connesse all’incongruenza con la proposta concordataria poiché ogni diversa valutazione comporterebbe un esame circa la opportunità economica e la meritevolezza della proposta.
Atteso che, nel caso di specie, dalla proposta concordataria emergeva come lo scopo della procedura fosse solo quello di liquidare tutti i beni il Tribunale, proprio argomentando sull’assenza di volontà nella prosecuzione della azienda ha ritenuto “del tutto legittima la richiesta di scioglimento dal contratto di leasing: il bene concesso in locazione finanziaria, infatti, non verrà mai più usato per lo svolgimento dell’attività di impresa“.
In conclusione, il Tribunale ha autorizzato lo scioglimento della società dai contratti di leasing.
Sullo sfondo ed in astratto resta, però, la possibilità di usare lo strumento in esame al fine di abusare del concordato. Tanto, con riferimento all’ipotesi nella quale dopo lo scioglimento dei contratti la procedura si concluda per fatto imputabile alla parte. In questa ipotesi la facoltà di cui all’art. 169-bis sarebbe utilizzata al solo fine di interrompere i contratti ritenuti eccessivamente onerosi per l’impresa.
Testo del provvedimento
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