ISSN 2385-1376
Testo massima
Il principio della universalità della divisione ereditaria può essere derogato sulla base di “valide ragioni non codificate ma da rinvenire in situazioni concrete che legittimano la richiesta di un provvedimento di scioglimento parziale che risulti non solo utile ed opportuno ma soprattutto efficace al fine di portare allo scioglimento della comunione in atto tra i coeredi”.
L’intenzione di volere la divisione parziale può revocarsi anche per implicito dal comportamento della stessa parte che invoca (incompatibilmente) il principio della universalità della divisione.
Questi sono i principi che si evidenziano nella sentenza n. 7104 emessa dalla Corte d’Appello di Roma nella persona della dott.ssa Mirra Maria Teresa, depositata il 10 novembre 2014 in materia di successioni.
IL CASO
Alla morte dei genitori i quattro figli, tre sorelle ed un fratello, ricevono in eredità alcuni beni immobili ma non riescono a trovare accordo di divisione della massa relitta, nonostante un tentativo di mediazione a cui partecipano due degli originari eredi ed i figli subentrati per rappresentazione nel rapporto successorio ad un fratello e ad una sorella, nel frattempo deceduti.
Avviene così che due coeredi (attori) evocano nel giudizio divisionale gli altri due, una sorella (originaria erede) e i due nipoti di costei subentrati per rappresentazione all’altro coerede nel frattempo deceduto: (per comodità in seguito quest’ultimi saranno Mevia, Tizia e Sempronio).
Quasi contemporaneamente un terzo estraneo introduce, nei confronti di tutti i suddetti coeredi una causa civile avanti lo stesso Tribunale, chiamato a decidere anche la causa di divisione ereditaria, per far accertare l’acquisto per un usucapione di due beni (negozio e magazzino) facenti parte dell’asse ereditario da dividere.
Nel costituirsi nella causa, Mevia chiede la sospensione del giudizio di divisione in attesa della pregiudiziale definizione di quello di usucapione ex art. 295 c.p.c. stante il fatto che un terzo vantava un possesso a ciò utile, domandando, comunque, la divisione dell’intera comunione ereditaria, richiesta condizionata dagli esiti di detto diverso giudizio.
Alla prima udienza gli eredi attori del giudizio di divisione rinunciano parzialmente alla domanda relativa al cespite ereditario oggetto di domanda di usucapione, instando per una divisione parziale dell’eredità; la rinuncia viene accettata dagli altri due coeredi Tizio e Sempronio ma non da Mevia, sulla scorta del principio della universalità della divisione ereditaria che si piegherebbe ad alcune eccezioni, individuate dalla giurisprudenza di legittimità nella esistenza di un accordo unanime degli eredi per una divisione parziale ovvero quando una delle parti richieda una divisione parziale e le altre non amplino la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell’intero.
Il Tribunale adito, con sentenza parziale, dichiara l’estinzione del giudizio limitatamente ai beni oggetto della ricordata domanda di usucapione, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la divisione del residuo, opinando che le deroghe al principio della universalità della divisione ereditaria non si esauriscano nelle ipotesi suddette, quali indicate dalla giurisprudenza della Cassazione soprattutto nelle sentenze 2011/573 e 1994/10220, dovendosi ricomprendere anche le ipotesi di un difetto di interesse del coerede alla divisione dell’intero, ravvisato nella fattispecie, nel fatto che Mevia aveva impostato il suo sistema difensivo in modo incompatibile con l’intenzione di volere la divisione dell’intero, desumendo ciò dalla affermazione di costei che il terzo vantava un possesso utile all’usucapione, relativamente ad un cespite che la stessa assumeva, quindi, di non far parte dell’asse da dividere.
La sentenza veniva impugnata da Mevia presso la Corte di Appello di Roma che, con decisione 7104 del 19.11.14, respingeva l’appello confermando le statuizioni del Giudice a quo ed, anzi, andando oltre, attraverso una motivazione che, a quanto consta, non ha precedenti
LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE E DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
La necessità che l’asse ereditario relitto sia diviso interamente tra tutti i coeredi, su cui si fonda il principio della universalità della divisione, trova la sua ratio nella esigenza di garantire a tutti i condividendi la formazione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione, salvo i casi legislativamente previsti (v. art. 713, co. 3, 720 e 722 c.c.). La giurisprudenza della Cassazione ha da tempo ritenuto che detto principio incontra due ulteriori eccezioni, nell’accordo universale dei condividendi in favore di una visione parziale sulla comunione ed allorchè, richiesta una divisione parziale da una delle parti, le altre non amplino la domanda chiedendo a loro volta la divisione dell’intero (vedasi Cass. 2011/573 ma anche i precedenti conformi Cass. 1994/10220; Cass. 1980/905; Cass. 1978/4036).
La questione sottoposta al vaglio della Corte di Appello di Roma riguarda l’interrogativo se le due ipotesi teste indicate, della deroga al principio della universalità della divisione, esauriscano tutte le ipotesi possibili ovvero costituiscano una esemplificazione esaustiva.
Orbene con la sentenza in rassegna (7104 del 19.11.2014) appare che la Corte di Appello di Roma abbia dato risposta negativa laddove ha ritenuto la possibilità di derogare al principio in esame sulla base di “valide ragioni non codificate ma da rinvenire in situazioni concrete che legittimano la richiesta di un provvedimento di scioglimento parziale che risulti non solo utile ed opportuno ma soprattutto efficace al fine di portare allo scioglimento della comunione in atto tra i coeredi”.
Il giudice avrà il compito di valutare gli specifici contenuti “delle valide ragioni non codificate”, attraverso la valutazione delle evidenze processuali.
Nella specie, questi sono stati individuati dalla Corte Capitolina nella carenza di interesse della appellante alla divisione dell’intero, ricavabile dal contegno processuale della medesima, improntato, ad avviso del Giudice ad quem, dalla mancanza di una reale volontà di pretendere lo scioglimento anche dei beni oggetto della domanda di usucapione, evincibile:
a) dall’aver la stessa indicato nei suoi scritti difensivi il fatto oggettivo della occupazione ultraventennale del terzo;
b) e dalla circostanza che, comunque, l’appellante , attraverso la prosecuzione del giudizio sull’intero asse, non avrebbe ottenuto un risultato maggiore che sarebbe conseguito alla limitazione del giudizio divisorio ai soli cespiti che, per giudizio pacifico fra le parti coeredi rientravano concretamente nell’asse ereditario.
In buona sostanza, non contestando specificamente, l’appellante, il fatto oggettivo della occupazione ultraventennale del terzo (favorevole alla sua pretesa di acquisizione del bene per usucapione), doveva ricavarsi manifesta la sua reale volontà di pretendere la divisione di tutti gli altri beni ereditari escluso quello oggetto della più volte ricordata domanda di usucapione del terzo.
In definitiva, appare che la Corte di Appello di Roma abbia voluto dire che la intenzione di volere la divisione parziale non deve essere manifestata espressamente, potendo ricavarsi anche per implicito dal comportamento della stessa parte che invoca (incompatibilmente) il principio della universalità della divisione.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 639/2014