ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo “per qualsiasi ragione” si procede alla vendita con incanto, le cui modalità sono già state stabilite dal Giudice dell’Esecuzione nell’ordinanza di vendita emessa nel procedimento di vendita senza incanto.
A differenza della vendita senza incanto, che prevede nella fase precedente all’incanto un’offerta di acquisto, nella vendita con incanto l’offerta consiste in una manifestazione di volontà di intervenire all’asta senza indicare il prezzo offerto.
La domanda di partecipazione dà diritto a partecipare all’incanto.
Occorre essere presenti all’incanto ed effettuare sempre almeno un rilancio sul prezzo base per poter risultare aggiudicatari.
La domanda di partecipazione, munita di bollo, deve contenere:
1).le generalità complete dell’offerente. Se l’offerente è minorenne, l’offerta deve essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Se l’offerente è persona giuridica, o un ente dotato di soggettività giuridica, devono essere indicati tutti i dati della società e del legale rappresentante ed all’offerta devono essere allegati i documenti e le autorizzazioni necessarie;
2).il numero della procedura esecutiva alla quale si riferisce;
3).i dati identificativi dell’immobile o del Lotto per il quale si intende partecipare;
4).l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e della certificazione ipotecaria e notarile e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto dell’immobile.
Unitamente alla domanda di partecipazione, l’offerente deve depositare assegno non trasferibile di importo pari alla misura della cauzione stabilita dal Giudice dell’Esecuzione nell’ordinanza di vendita e copia del documento di identità in vigore.
L’offerta con l’allegata cauzione deve essere depositata il giorno prima della fissata vendita con incanto nel luogo indicato nell’avviso.
È da tener presente che si tratta di un termine perentorio e, come tale, non può essere prorogato dal Giudice dell’Esecuzione.
Si discute sul termine per il deposito della domanda quando l’asta è fissata lunedì. Sul punto la dottrina ha ritenuto che il termine scada il venerdì precedente a norma dell’art. 155 comma 4 e 5 cpc, nuova formulazione. Tuttavia, in tali casi è opportuno contattare il professionista delegato per conoscere l’orientamento del Tribunale innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva.
FOCUS
Nella vendita con incanto si realizza la gara fra i diversi offerenti con rilanci minimi indicati nell’avviso di vendita.
L’aggiudicazione può avvenire anche se all’incanto partecipi una sola persona, purchè questa effettui un aumento minimo rispetto al prezzo base.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 638/2014