ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di ritardata costituzione in giudizio delle parti nel giudizio di appello, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 171 e 307 cpc in tema di riassunzione, attesa la natura speciale dell’art. 348 cpc comma 1, per cui si determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 23384 del 3/11/2014, nella quale era chiamata a pronunciarsi in merito alla questione riguardante la presunta violazione dell’art. 348 cpc per intervenuta riassunzione del giudizio di appello tardivamente iscritto a ruolo.
La decisione trae origine da un giudizio promosso da società e fideiussori contro un istituto di credito, avente ad oggetto la dichiarazione di nullità della clausola contenuta nei contratti di fideiussione che prevedeva il pagamento “a prima richiesta”, nonché la clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Avverso la decisione di primo grado, che accoglieva parzialmente la domanda, gli attori proponevano appello, rigettato dalla Corte per improcedibilità, stante la tardiva costituzione ex art. 348 cpc comma 1.
Gli appellanti proponevano ricorso per Cassazione, nel quale la Banca resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Giudice di appello, sulla base del principio secondo cui la natura speciale dell’art. 348 cpc non consente l’applicazione analogica delle norme che regolano il giudizio di primo grado e, in particolare, della disciplina riguardante i termini di costituzione ed eventuale riassunzione.
Nel caso di specie, era pacifico che gli appellanti non avevano provveduto ad iscrivere tempestivamente la causa al ruolo. Sicché, la Corte di cassazione ha affermato che pur se “è vero che essi hanno se notificato un secondo atto di citazione, definito in riassunzione, in astratto idoneo a dare ingresso al gravame prima che fosse accertata con sentenza l’improcedibilità suddetta” lo stesso appariva “a sua volta tardivo, rispetto al temine breve della notifica del primo atto d’appello”, atteso che l’art. 348 cpc “non consente la riassunzione ordinaria ex artt. 171 e 307 cpc nel caso di ritardata costituzione delle parti”.
La decisione ha richiamato un principio già precedentemente ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite con sent. 1864/2011 , nonché con sent. 6654/2013, nelle quali era stato evidenziato come nel giudizio di appello non valgono le corrispondenti regole del giudizio di primo grado, per cui la mancata costituzione in termini dell’appellante, ai sensi dell’art. 348 cpc, comma 1, determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, senza che possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all’art. 307, 1 comma, c.p.c., richiamato dall’art. 171 del codice medesimo.
Secondo la Suprema Corte, il richiamo alle forme ed ai termini del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell’art. 347 cpc, deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166 cpc , mentre la previsione dell’art. 171 cpc, comma 2, è incompatibile con il tenore dell’art. 348 cod. proc. civ., il quale esclude, in ogni caso, la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti, o l’applicazione dell’istituto dell’estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l’improcedibilità dell’appello, senza che assuma alcun rilievo il comportamento dell’altra parte.
Testo del provvedimento
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