ISSN 2385-1376
Testo massima
Il diritto al risarcimento del danno per violazione del dovere informativo in capo all’intermediario finanziario si prescrive decorsi dieci anni dal verificarsi del pregiudizio.
Così si è pronunciato il Tribunale ordinario di Torino, prima sezione civile, nella persona del dottor Marco Ciccarelli con sentenza n.7488 del 24 novembre 2014.
Nel caso di specie una banca veniva chiamata in giudizio da due clienti per inadempimento degli obblighi informativi riguardanti l’operazione di investimento in obbligazioni argentine che, a seguito del default del paese sudamericano, hanno causato una grave perdita nelle tasche dei due investitori.
Costituitasi in giudizio, la banca eccepiva l’avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno in quanto erano trascorsi più di dieci anni dalla momento in cui gli investitori avevano subito il pregiudizio al momento in cui avevano esperito domanda di risarcimento dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca per le seguenti ragioni. Ai sensi dell’art. 2932 c.c. il diritto al risarcimento del danno può essere esercitato dal momento in cui si verifica il pregiudizio a causa dell’inadempimento dei doveri di informazione, valutazione ed adeguatezza dell’investimento.
Nel caso di specie il danno si era verificato quando il 23 dicembre 2001 lo Stato argentino annunciava il proprio default e quindi l’impossibilità di rimborsare le obbligazioni emesse. Il primo atto interruttivo, costituito dalla lettera inviata dai clienti alla Banca, era stato ricevuto il 29 dicembre 2011, quando il termine decennale era ormai scaduto. A nulla sono valse le motivazioni degli attori, secondo cui il termine prescrizionale doveva farsi decorrere dal 2002 per via di una supposta inadeguata pubblicità da parte degli organi di stampa del fallimento del paese sudamericano.
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