ISSN 2385-1376
Testo massima
Le caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all’eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano, invece, la maggiore onerosità degli stessi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l’esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.
La sola locuzione “a qualunque titolo” (contenuta nell’art. l, comma I del DL 394/2000 di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p.) non pare sufficiente a giustificare l’applicazione estensiva della norma agli interessi moratori.
Appare irragionevole paragonare il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia determinato in relazione agli interessi corrispettivi, atteso che i primi, in quanto volti a risarcire il danno, sono generalmente superiori a quelli volti a remunerare la fruizione del capitale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, in persona della dott.ssa Carla D’Ambrosio, con l’ordinanza del 24 novembre 2014 resa in un giudizio ex art. 700 c.p.c. instaurato da una società di leasing nei confronti dell’utilizzatore e volto a conseguire il rilascio dell’immobile oggetto della locazione finanziaria.
In particolare, la società deduceva, quanto al fumus boni iuris, l’inadempimento dell’utilizzatore all’obbligo di pagamento dei canoni di leasing e la conseguente risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa ivi prevista; quanto al periculum in mora deduceva, inoltre, il pregiudizio intrinseco nell’illecita occupazione del bene e nell’impossibilità di recuperare il proprio credito nelle more del giudizio di merito.
L’utilizzatore eccepiva, invece, l’inesistenza dell’inadempimento, atteso che, tra l’altro, la società avrebbe applicato interessi moratori usurari; conseguentemente, deduceva il proprio diritto ex art. 1526 c.c. alla ripetizione delle somme versate.
Il Giudice ha evidenziato, in primis, che la resistente proponeva un calcolo degli interessi moratori errato, in quanto si concretizzava nel cumulo del tasso di mora con il tasso interessi corrispettivi; tale cumulo non trova alcun riscontro nel dato contrattuale né in quello normativo.
Ha, così, accolto tutte le doglianze dedotte dalla società di leasing evidenziando, in particolare, che la normativa prevista dall’art. 644 c.p. nonché dall’art. l, comma I del DL 394/2000, il quale stabilisce che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” non si applica agli interessi moratori.
A parere del giudicante, infatti, gli interessi di mora “non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all’eventuale inadempimento del cliente utilizzatore”. Tale circostanza giustifica “la maggiore onerosità degli stessi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l’esclusione degli stessi dal conteggio del TEG”.
Il giudice bresciano evidenzia, ancora, che la locuzione “a qualunque titolo” contenuta nel citato art. 1, comma I del DL 394/2000 di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. che prevede il reato di usura “non pare sufficiente a giustificare l’applicazione estensiva della norma” agli interessi di mora.
L’articolo 644 c.p., infatti utilizza la locuzione “a qualsiasi titolo” e la decisione in commento appare fortemente persuasiva nel ritenere che essa non è passibile di interpretazione estensiva agli interessi moratori, così come sostenuto da una cospicua giurisprudenza, poiché essi non hanno funzione di corrispettivo ma risarcitoria.
Viceversa, l’applicabilità delle norme in esame agli interessi moratori, implicherebbe la previa individuazione di un nuovo e diverso tasso soglia che tenga conto anche di detti interessi (posto che gli interessi moratori sono esclusi dal conteggio del TEG).
Secondo le condivisibili argomentazioni del Giudice, sarebbe infatti irragionevole paragonare il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia determinato in relazione agli interessi corrispettivi, atteso che i primi, in quanto volti a risarcire il danno, sono generalmente superiori a quelli volti a remunerare la fruizione del capitale.
In conclusione il Giudice, esclusa la sussistenza della fattispecie di usura e ritenuto legittimo il ricorso alla clausola risolutiva espressa, ha ordinato il rilascio dell’immobile e condannato l’utilizzatore alla refusione delle spese di lite.
Per approfondimenti sul punto si vedano, tra i tanti, i seguenti precedenti:
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 628/2014