ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Alberto Gamberini del Foro di Ravenna
In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a suo fondamento, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito” e “l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’eventus damni”.
Ai fini della revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale da parte dei convenuti fideiussori è sufficiente la consapevolezza dei debitori del pregiudizio che si arrecava alla creditrice.
L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità.
Questi sono i principi che si evidenziano nella sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna, dott.ssa Alessia Vicini, il 09 gennaio 2014 in materia di azione revocatoria.
Nel caso di specie, una Banca aveva adito il Tribunale al fine di sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai fideiussori della società.
Il credito vantato dalla Banca era fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ed aveva causa nel saldo debitorio di contratto di apertura di credito in conto corrente e di contratto di finanziamento stipulati dalla società correntista, per i quali i convenuti fideiussori avevano prestato garanzia personale.
Orbene, il Tribunale ha ritenuto integrati tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda.
In particolare, quanto all’eventus damni, con la sentenza in esegesi il Giudice ha ribadito il principio, già espresso in precedenza (Cass. Civ n. 11471/2003; Cass. 1896/2012; Cass. 5816/2008), per cui ” in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a suo fondamento, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito” e “l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’eventus damni”.
Per quanto attiene alla scientia damni, è stato altresì confermato l’orientamento già espresso nella sentenza n. 25556/2009, in base al quale “ai fini della revocatoria dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale da parte dei convenuti fideiussori è sufficiente la consapevolezza dei debitori del pregiudizio che si arrecava alla creditrice”, posto che “l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità”.
Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all’apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901 c.c. n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento.
L’insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Ravenna ha accolto la domanda revocatoria ex art. 2901 cc svolta da parte attrice e, per l’effetto, ha dichiarato inefficace l’atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere dai fideiussori, condannandoli in solido a rifondere le spese di lite in favore della Banca.
In materia di azione revocatoria, si segnalano altresì le seguenti pronunzie già oggetto di approfondimento sulla rivista:
Tribunale di Napoli, dott.ssa Fausta Como, sentenza | 01-01-2014 |
Tribunale di Salerno, dott. Mario Di Iorio, sentenza | 09-07-2013 n.1795
Tribunale di Napoli, dott. Ettore Pastore Alinante, sentenza | 05-07-2013 n.8689
Corte d’Appello di Napoli, ordinanza 30-09-2014
Testo del provvedimento
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