ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione della sentenza l’Avv. Alberto Sandrini
Arriva dal Tribunale di Milano un nuovo “no” alla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio per la verifica di usurarietà, anche per i contratti di leasing.
La sentenza del 12 novembre 2014, resa dal Giudice Maria Teresa Zugaro, si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza di merito all’indomani della nota pronuncia della Cassazione n.350/2013.
Nella specie, una società, che aveva avuto concessa in leasing un’unità da diporto, conveniva in giudizio la Banca locatrice, al fine di accertare l’usurarietà del contratto di locazione finanziaria, sul presupposto che quest’ultima avesse praticato interessi di mora superiori al tasso soglia (individuabile ratione temporis e ratione materiae).
L’utilizzatore, tuttavia, aveva prodotto una perizia di parte che determinava il valore del tasso effettivo globale, comprensivo degli interessi di mora, sulla base della semplice addizione del valore percentuale di questi ultimi al tasso di leasing (in altri termini, al tasso corrispettivo). Giustificava tale operazione sulla scorta di una (comune ed, ormai pacificamente, errata) interpretazione della sentenza 9 gennaio 2013 n. 350 della Corte di Cassazione.
Invero, come ha già chiarito ampiamente la giurisprudenza di merito successiva, tale pronuncia si è limitata a stabilire che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, nulla statuendo, in breve, né sulle modalità di calcolo degli interessi di mora e del tasso effettivo globale da raffrontare alle soglie, né sugli effetti dell’eventuale usurarietà della mora comunque calcolata.
Riprendendo consolidata giurisprudenza, tra cui l’ordinanza del 28 gennaio 2014 del medesimo Tribunale, in persona della dott.ssa Cosentini, già oggetto di approfondimento su questa rivista, il Giudice ha affermato che “tale sommatoria, al fine di verificare il superamento del tasso soglia, non è mai stata ritenuta legittima dalla Suprema Corte, nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi”.
In altri termini il Tribunale meneghino ha ribadito la necessità di valutare autonomamente il tasso corrispettivo (nel caso di specie il tasso di leasing) ed il tasso moratorio ai fini del raffronto con la soglia di usura, rilevando come nel caso di specie alcuno dei due valori fosse superiore a quest’ultima.
Degna di nota è la circostanza che il Giudice non ha disposto alcun accertamento peritale nel corso del giudizio, definendo la questione “allo stato degli atti”, il che implica un duplice rilievo:
– da un lato la palese infondatezza in termini giuridici delle argomentazioni di parte attrice;
– dall’altro, la rilevanza ai fini dell’usura del solo momento della pattuizione (c.d. usura originaria), posto che il Tribunale ha fatto esclusivo riferimento ai tassi “applicati al momento della conclusione del contratto” e non agli interessi via via applicati nel corso del rapporto.
Sulla base di tali argomentazioni, la domanda del cliente-utilizzatore è stata respinta in toto, con ingente condanna alle spese di lite.
Per approfondimenti, si rinvia alla consultazione della rassegna giurisprudenziale “Il punto sull’usura”.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 605/2014