ISSN 2385-1376
Testo massima
I casi di prededucibilità endofallimentare dei crediti maturati in pendenza della (o in vista dell’ammissione alla) procedura di concordato preventivo sono tipici ed eccezionali, e trovano la loro fonte esclusivamente nella legge.
Tra i crediti prededucibili nel concordato preventivo non rientra il caso dei crediti locatizi, anche alla luce della formulazione degli artt. 182 quater e 182 quinquies lf.
I crediti locatizi scaduti e non pagati fino alla sentenza dichiarativa di fallimento devono essere ammessi in chirografo; i crediti locatizi maturati in pendenza della procedura fallimentare fino alla data di riconsegna del ramo d’azienda oggetto del contratto di affitto debbono essere ammessi in prededuzione, essendo maturati in pendenza della procedura fallimentare.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Napoli, VII Sezione, giudice dott. Angelo Napolitano, nell’ambito di un giudizio ex art. 98 lf proposto da una curatela fallimentare al fine di ottenere il riconoscimento del credito nei confronti altro fallimento, derivante dai canoni di un affitto di azienda rimasti impagati.
In particolare, è accaduto che una società ancora in bonis, aveva concluso un contratto di affitto di ramo d’azienda con altra società.
Intervenuto il fallimento della prima, l’affittuaria, che, nelle more, si rendeva morosa nel pagamento dei canoni di affitto, veniva successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo, e, poi, anch’essa dichiarata fallita.
Il Fallimento della locatrice riusciva a rientrare in possesso dell’azienda solo in data successiva alla dichiarazione di fallimento della affittuaria e si insinuava al passivo di quest’ultima in relazione ai canoni impagati dalla stessa, chiedendo che quelli successivi all’ammissione al concordato perventivo fossero collocati in prededuzione.
Il Tribunale accertato e riconosciuto il diritto della locatrice al pagamento dei canoni di affitto rimasti impagati fino alla data del rilascio dell’azienda, successiva alla dichiarazione di fallimento della affittuaria, affronta la questione della collocazione del credito, così riconosciuto, ed, in particolare, se dopo l’ammissione al concordato preventivo, poi revocato, lo stesso debba essere ammesso in prededuzione.
Il Tribunale risolve negativamente la questione, affermando il principio secondo cui i casi di prededucibilità endofallimentare dei crediti maturati in pendenza della (o in vista dell’ammissione alla) procedura di concordato preventivo sono tipici ed eccezionali, e trovano la loro fonte esclusivamente nella legge.
Il Tribunale di Napoli osserva, poi, come tra questi non non vi sia il caso dei crediti locatizi in pendenza di una procedura di concordato, sia secondo l’attuale formulazione degli artt. 182 quater e 182 quinquies lf, sia secondo la formulazione dell’art. 182 quater lf, vigente al tempo dell’apertura della procedura di concordato preventivo in questione, anteriore cioè alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012 convertito nella legge n. 134/2012.
Da tanto, il Tribunale fa conseguire che i crediti locatizi scaduti e non pagati fino alla sentenza dichiarativa di fallimento devono essere ammessi in chirografo; i crediti locatizi maturati in pendenza della procedura fallimentare fino alla data di riconsegna del ramo d’azienda oggetto del contratto di affitto debbono essere ammessi in prededuzione, essendo maturati in pendenza della procedura fallimentare.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla curatela del fallimento della società locatrice, e per l’effetto ha ammesso il credito della predetta, distinguendo, tuttavia, tra i crediti locatizi maturati in pendenza della procedura fallimentare, il cui importo è stato riconosciuto in prededuzione e quelli maturati in epoca precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento, ammessi in chirografo.
Testo del provvedimento
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