ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento del tentativo di mediazione delegata da parte dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
E’ questo l’innovativo principio espresso dal Tribunale di Firenze, in persona del dott. Alessandro Ghelardini, con sentenza pronunziata in data 30/10/2014 in materia di mediazione delegata.
Nel caso di specie, un soggetto aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro.
Nel corso di tale giudizio il Giudice, dopo aver concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, aveva ordinato alle parti di intentare il procedimento di mediazione entro il termine di 15 giorni, tuttavia, parte opponente, per mero disguido, non aveva provveduto ad introdurre la mediazione.
Ebbene, il Tribunale di Firenze, con tale sentenza, ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità dell’opposizione proposta con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Tale decisione, dal contenuto fortemente innovativo, è altresì intervenuta a chiarire chi abbia l’onere di promuovere la mediazione, e, quindi, abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità, in caso di mediazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
In tal senso, l’ente giudicante ha evidenziato due diversi orientamenti giurisprudenziali che da sempre si sono contrapposti.
Secondo un primo indirizzo, che valorizza la consolidata giurisprudenza circa l’oggetto del giudizio di opposizione, in caso di omesso esperimento del tentativo di mediazione, la declaratoria di improcedibilità avrebbe ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria, pertanto, l’onere di promuovere la mediazione sarebbe a carico del convenuto opposto, titolare delle pretesa creditoria azionata ed oggetto del giudizio di opposizione, che, altrimenti, in caso di mancato esperimento della mediazione, subirebbe gli effetti deteriori della relativa omissione e della conseguente dichiarazione di improcedibilità.
Secondo invece un diverso orientamento, che valorizza la particolare disciplina giuridica del giudizio di opposizione, in caso di omessa mediazione, la improcedibilità travolgerebbe non già la domanda sostanziale proposta in via monitoria bensì l’opposizione stessa, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
Ad avviso del Tribunale di Firenze, quest’ultima tesi appare maggiormente condivisibile in quanto è l’unica che si armonizza con i principi generali in materia di effetti della inattività delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che valorizza la stessa ratio deflattiva del procedimento di mediazione.
Ed infatti la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, non è altro che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all’ordine del giudice.
Per tali ragioni il Tribunale ha dichiarato l’improcedibile l’opposizione e l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo.
IL COMMENTO
Finalmente un tribunale che ha affrontato il controverso problema della mediazione nell’ambito del giudizio di opposizione, assumendo una posizione chiara con un percorso logico motivato.
Il principio di diritto è assolutamente condivisibile in quanto è evidente che l’onere della proposizione della mediazione a carico dell’opponente dovrà applicarsi non solo nei giudizi ex art. 645 c.p.c., ma ogni qualvolta il processo abbia già prodotto un provvedimento idoneo al giudicato ex art. 2909 c.c.. (es. ordinanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. ecc.).
Si segnalano altresì le seguenti pronunzie già oggetto di approfondimento sulla rivista, ed in particolare:
1.Tribunale di Firenze, sentenza 13/03/2014
L’esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione non possa essere fittizio: non ci si può far sostituire da un rappresentante, pure munito di procura idonea, al solo scopo di manifestare la sostanziale volontà di non voler neppure tentare di raggiungere un accordo.
2.Tribunale di Siena, sentenza 25/06/2012
La semplice presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, alla quale non segua la effettiva presentazione della parte istante davanti al mediatore, non soddisfa il requisito minimo di legge perché possa affermarsi esperito il procedimento di mediazione e verificatasi la condizione di procedibilità dell’azione.
Testo del provvedimento
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