ISSN 2385-1376
Testo massima
Il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all’I.V.A., ai sensi ed agli effetti dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota seconda dell’art. 8 della relativa tariffa, di modo che va registrato a tassa fissa, non con aliquota proporzionale, senza che rilevi l’indirizzarsi dell’ingiunzione contro il solo debitore principale od il solo fideiussore, ovvero contro entrambi.
Questo il principio affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n. 24336 del 20.10.2014 in materia di tassazione di decreti ingiuntivi.
Ne caso di specie, una banca creditrice di una ingente somma di danaro in forza di un contratto di finanziamento invitava al pagamento i fideiussori di tale importo e, a seguito di inadempimento dei fideiussori, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti sia del debitore sia dei garanti.
L’Agenzia delle Entrate provvedeva, così, alla notifica dell’avviso di liquidazione per l’imposta di registro relativamente al predetto decreto applicando il criterio proporzionale sulla garanzia fideiussoria senza tener conto che il soggetto creditore fosse un “soggetto Iva” per cui, per il principio della prevalenza dell’iva sull’imposta di registro, tale decreto andava invero tassato in misura fissa.
Chiamata a pronunciarsi sulla impugnazione proposta dalla banca verso l’avviso di liquidazione, la CTP di Napoli lo ha accolto affermando che, se è vero che “i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in sede di registrazione scontano l’imposta nella misura proporzionale” è pur vero che “se, però detti provvedimenti dispongono del pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del T.U. non sono soggetti all’imposta proporzionale. Per tali atti, infatti, l’imposta di registro si applica in misura fissa in virtù del principio di alternatività tra Iva e Registro“.
Infatti, se il creditore abbia la qualità di “soggetto-IVA”, e se l’adempimento reclamato sia riconducibile nell’ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l’insorgenza del suo obbligo di pagare l’IVA con rivalsa nei confronti del “solvens”, come appunto si verifica, per chi conceda un prestito, quando consegua la controprestazione dovutagli (ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), il provvedimento giudiziale in discorso assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all’IVA medesima.
Tanto basta per l’operatività del canone della prevalenza dell’IVA sull’imposta proporzionale di registro, atteso che la relativa regola, come esattamente considerato dalla Commissione Provinciale, si ricollega al mero assoggettamento di quel pagamento all’IVA, mentre non risente dell’eventualità che il prestito goda dell’esenzione dell’art. 10, n. 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, non essendo questa compresa fra le specifiche e tassative ipotesi di esenzione per le quali il menzionato art. 40 deroga a detta prevalenza.
Il principio poi dell’unicità della tassazione esige, a fronte del rientrare dell’ingiunzione di pagamento nella disciplina dell’IVA, di ritenere non conferente il rivolgersi dell’ordine giudiziale nei soli confronti, ovvero anche nei confronti di un obbligato in solido con il beneficiario del prestito, pure se la sua esposizione alla pretesa creditoria nasca da un rapporto distinto (quale il negozio costitutivo della fideiussione), perché la condanna ha sempre ad oggetto un versamento sottoposto ad IVA, in ragione della sua natura di controprestazione del prestito accordato dalla banca, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento (il beneficiario del prestito, od il terzo che abbia offerto garanzia).
Per tali ragioni, la Commissione Provinciale di Napoli ha accolto il ricorso presentato dalla banca e, conseguentemente, ha annullato l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro relativamente al decreto ingiuntivo.
Sul punto, per approfondimenti, si segnalano i seguenti precedenti già oggetto di commento su questa rivista:
Testo del provvedimento
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