ISSN 2385-1376
Testo massima
La dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta i giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, ovvero che il pagamento non è avvenuto, salvo che dimostri, in applicazione analogica alla disciplina dettata per la confessione dall’art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19888 depositata in data 22 settembre 2014.
Un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il prezzo di vendita di un autocarro viene opposto dall’acquirente, che produce in giudizio la quietanza, contenuta nella “dichiarazione verbale di vendita autoveicolo”, con firma autenticata dal notaio, che comprova il pagamento del prezzo. Il giudice di prime cure accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo, giudicando inammissibile, ai sensi degli artt. 1324, 2722 e 2726 c.c., la prova testimoniale richiesta dal venditore per dimostrare che, in realtà, il quietanzato prezzo non è stato pagato, mentre la Corte di Appello, che ritiene il divieto ex art. 2722 c.c. non applicabile alla quietanza, ammette la prova testimoniale e accoglie il gravame, confermando il decreto ingiuntivo
Proposto ricorso avanti al giudice di legittimità, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, assegnataria del fascicolo, rimette alle Sezioni Unite, attesa la particolare importanza della questione di massima, ossia se, in base al combinato disposto degli artt. 2726 e 2722 c.c., il divieto di prova testimoniale, che quest’ultima norma pone con riguardo ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, si estenda alla quietanza rilasciata dal venditore di un autoveicolo nel contesto della dichiarazione unilaterale di vendita da lui firmata e debitamente autenticata.
In giurisprudenza, si è consolidato un indirizzo che ritiene che la quietanza abbia natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell’obbligazione, in base all’art. 2735 c.c.. e fa, quindi, “piena prova dei fatti dalla stessa attestati, con il risultato di escludere la possibilità per il creditore di contestarne la vincolatività per mancanza di veridicità, ammettendone la revoca solo per errore di fatto o violenza, ai sensi dell’art. 2732 c.c.“.
La giurisprudenza ha anche preso in esame i casi in cui la non veridicità della quietanza non corrisponde ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma riflette una programmazione negoziale, vale a dire un accordo tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l’attestazione dell’avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà è nota alle parti e da queste condivisa“.
Sul tema in verità, sono già intervenute le Sezioni Unite (cfr. Cass., 13.5.2002, n. 6877) che hanno escluso la possibilità per il creditore quietanzante di ricorrere alla prova per testi al fine di dimostrare la simulazione assoluta della quietanza e ciò in base al combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 c.c. che vieta di provare con testimoni in contrasto con la dichiarazione scritta di pagamento.
Nonostante l’intervento delle Sezioni Unite non si è però riusciti a risolvere la questione poiché si è formato un opposto orientamento che non ha ritenuto operante il divieto posto dall’art. 2722 c.c. nel caso della quietanza, trattandosi di dichiarazione unilaterale.
In realtà il primo intervento delle Sezioni Unite si riferisce unicamente alla quietanza di favore, in cui l’oggetto della prova è rappresentato dall’accordo simulatorio posto a base dell’emissione della quietanza.
Ora, essendo tale accordo un patto aggiunto o contrario rispetto all’atto apparente, la prova può essere data solo con la produzione in giudizio del documento stesso, ma non certo con testimoni.
Oggi, invece le Sezioni Unite devono pronunciarsi su una fattispecie diversa poiché nel caso de quo tra le parti non è intervenuta alcuna intesa simulatoria ma unicamente un errore, consistito nel fatto “di non aver depennato la dicitura quietanzato dopo le parole “per il prezzo” nel modulo prestampato richiesto per la dichiarazione unilaterale di vendita del veicolo“.
Parte della dottrina non è concorde nel ritenere che la quietanza possa essere inquadrata nello schema della confessione stragiudiziale, considerandola una dichiarazione obbligatoria mediante la quale il creditore deve certificare il fatto della prestazione ricevuta in attuazione del suo diritto e precisando che chi rilascia la quietanza non “confessa” alcunché ma esprime un fatto di conoscenza circa l’avvenuto pagamento con riferimento a quel titolo di debito.
Secondo la Suprema Corte, quindi, che concorda con la dottrina, la quietanza, al pari della confessione, è l’asseverazione di un fatto a sé sfavorevole e favorevole al solvens.
Nel caso de quo, però, la particolarità è dovuta al fatto che la quietanza è contenuta in una dichiarazione unilaterale di vendita autenticata di autoveicolo.
E’ pacifico che gli autoveicoli, al pari degli altri beni mobili, possano essere alienati con la semplice forma verbale, mentre l’atto scritto, richiesto ai fini delle iscrizioni e trascrizioni nel pubblico registro automobilistico, può essere supplito da una dichiarazione unilaterale del venditore, debitamente autenticata (ex plurimis Cass. 12.6.1997, n. 5270; Cass. 26.7.2004, n. 13991).
La Corte costituzionale con le sentenze n. 291 del 1992 e n. 42 del 1997 ha messo in evidenza che la regolamentazione attuale della pubblicità automobilistica è contrassegnata da un “intreccio inestricabile” tra aspetti privatistici e pubblicistici.
Ora gli orientamenti della giurisprudenza, sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione, consentono di comprendere la ratio della quietanza contenuta nella dichiarazione unilaterale di vendita dell’autoveicolo che è da ricercarsi nell’art. 2 del R.D.L. 15.3.1927, n. 436, che prevede che a favore del venditore di autoveicoli, quando vengano adempiute le prescritte formalità, spetta un privilegio legale per il prezzo o la quota di esso non pagato a chi lo abbia corrisposto.
Il Conservatore a tutela del compratore deve iscrivere il privilegio legale, a meno che dalla dichiarazione unilaterale di vendita, debitamente autenticata, non risulti che gli obblighi derivanti dal contratto verbale sono stati adempiuti.
Pertanto, nel caso di vendita di autoveicoli, la quietanza è diretta al conservatore del pubblico registro automobilistico, e quindi a un terzo, per escludere, in sede di formalità rivolte a dare pubblicità al trasferimento che si debba procedere all’iscrizione del privilegio legale.
La conclusione è che a tale quietanza risulta applicabile la disciplina di cui all’art. 2735 c.c. per la confessione stragiudiziale fatta a un terzo e che la stessa non ha un valore privilegiato e non esclude la possibilità di ricorso ad ogni altro comune mezzo istruttorio.
La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 585/2014