ISSN 2385-1376
Testo massima
È possibile sottoporre ad esecuzione la quota di un bene indiviso?
Il pignoramento dei beni indivisi presuppone che uno stesso bene sia oggetto di una molteplicità di diritti reali identici nel contenuto (ad esempio la comproprietà) oppure diversi tra loro (ad esempio l’usufrutto e la nuda proprietà).
Oggetto dell’esecuzione non è il bene indiviso ma solo la quota ideale di tale bene, per cui del pignoramento, che va notificato al solo debitore, titolare della quota esproprianda, deve essere dato avviso ai contitolari non esecutati, ai quali viene fatto divieto di lasciare separare le cose comuni senza ordine del giudice, le generalità del creditore pignorante, i dati del bene pignorato, il diritto reale espropriato e la sua misura, la data del pignoramento della quota e della trascrizione.
Con lo stesso atto, o con altro separato, i terzi contitolari sono invitati a comparire avanti al Giudice dell’Esecuzione per l’audizione, onde accertare la possibilità e l’opportunità di procedere alla separazione della quota, che può essere realizzata in tre modi: separazione naturale, divisione o vendita della quota indivisa.
Se è possibile procedere con la separazione in natura della quota, il giudice dell’esecuzione vi provvede direttamente, disponendo poi la vendita forzata della stessa o l’assegnazione in pagamento secondo le normali disposizioni previste dal codice.
Qualora la separazione in natura della quota non è possibile oppure non viene richiesta, si procede alla divisione del bene indiviso, attraverso l’instaurazione del cd. giudizio di divisione, e la consequenziale sospensione del processo esecutivo.
Il giudizio può concludersi con l’assegnazione del bene al comunista non debitore e il relativo conguaglio corrisposto a favore del debitore va ripartito in sede esecutiva ovvero, come di solito accade in presenza di immobile indivisibile, con la vendita dell’intero bene.
In tal caso, il giudice della divisione distribuisce la somma ai comproprietari già non esecutati nella misura spettante per la loro quota e dispone lo svincolo della somma spettante al debitore esecutato in favore della massa dei creditori procedenti e intervenuti nell’esecuzione, ove avviene il riparto.
Se la separazione naturale della quota del debitore non è possibile, il giudice può anche non disporre la divisione qualora ritenga probabile che possa essere venduta direttamente la quota indivisa. Si può procedere alla vendita diretta, però, solo nel caso in cui si pensi di poter incassare una somma pari o superiore al valore della quota medesima, valore stabilito secondo i parametri indicati dall’art. 568 c.p.c. (art. 600, comma 2, parte seconda, c.p.c.).
FOCUS
È possibile procedere sottoporre ad esecuzione la quota di un bene indiviso.
Se non è possibile la divisione e il giudice non ritiene probabile la vendita della quota pignorata, il bene viene venduto nella sua interezza e il ricavato della vendita distribuita tra i vari comproprietari.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 579/2014
Tags : 02.11.2014, 600 c.p.c., Artt. 599, bene indiviso, Esecuzione, il Mattino, Legalmente, quota, vendita diretta