ISSN 2385-1376
Testo massima
Nelle controversie di divisione giudiziaria ovvero ereditaria di beni immobili, per la determinazione del valore effettivo della controversia al fine della liquidazione dei compensi professionali del difensore patrocinante, deve aversi riguardo al valore della massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità, ed alla quota, se la contestazione riguarda solo quest’ultima. Qualora, dunque, (come nel caso concreto) la contestazione concerne non solo la mancata usucapione di uno degli immobili da parte di uno dei coeredi, ma anche il valore dell’intera massa, deve farsi applicazione dell’art. 12, comma 2, c.p.c., secondo il quale il valore della cause per divisione si determina da quello della massa da dividere.
Questo è il principio di diritto formulato dalla II sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n.20126 del 24 settembre 2014. La vicenda controversa coinvolge un avvocato che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo al fine di recuperare coattivamente il compenso dovuto per il patrocinio prestato nell’ambito di un giudizio di divisione ai sensi dell’art. 713 c.c.
A seguito del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo era revocato dal tribunale competente che, in primo luogo, precisava che nel caso di specie per la liquidazione degli onorari e dei diritti, trovava applicazione la tariffa approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in vigore dal 2 giugno 2004, mentre per i diritti maturati prima di tale data si applicava per la relativa liquidazione la tariffa di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585. L’art.6 comma 2, di entrambe le tariffe stabilisce che nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. Nel caso di specie il giudice di primo grado, applicando tale norma, ha statuito che si dovesse fare riferimento all’intera massa da dividere e non soltanto alla quota che sarebbe spettata all’attore.
Il Tribunale esaminando nel dettaglio anche altre voci della parcella contestate dall’opponente, definiva il giudizio con un’ordinanza che confermava il quantum debeatur così come liquidato dall’avvocato.
Avverso l’ordinanza il cliente proponeva ricorso in Cassazione adducendo la violazione e mancata applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, IV comma. L’errore commesso dal Tribunale sarebbe consistito nel fatto che, avendo applicato l’art. 6, II comma – per avere, nell’esercizio della sua discrezionalità, ritenuto sussistente nella controversia sottoposta al suo esame una manifesta diversità tra il suo valore presunto a norma del codice di procedura civile e quello effettivo -, aveva proceduto a liquidare le competenze professionali dell’avvocato sulla base del valore dell’intero compendio immobiliare da dividere, senza tenere conto della prescrizione dello stesso art. 6, IV comma, che impone di avere riguardo, nella liquidazione a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, al valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti. Il tribunale avrebbe dovuto, dunque, tenere conto di quella sola parte del compendio da dividere coincidente con l’interesse perseguito dalla parte, che, nel caso di specie, coincideva con quello afferente alla singola quota spettante al cliente, ossia un terzo del patrimonio oggetto di divisione.
La Corte di Cassazione, in primo luogo precisa che malgrado l’art.12 II comma c.p.c. stabilisce che “Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi“, l’art.6 I comma del D.M. n.127 del 2004 deroga a tale regola, disponendo che “Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo -Omissis- nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione
“.
Dal combinato disposto di tali due norme, come già in precedenza stabilito dalla Corte (cfr. Cass., sent. n. 11222 del 1997), si desume che nei giudizi divisori il valore della causa ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla quota solo se la contestazione riguardi la quota stessa. Invece, il valore si determina in base alla massa da dividere se la controversia riguarda la sua entità.
Nel caso di specie, la contestazione riguardava, non solo la maturata usucapione di uno degli immobili da parte di uno dei convenuti, ma anche il valore dell’intera massa. Pertanto, correttamente la liquidazione del compenso dell’avvocato è stata determinata tenendo conto del valore dell’intera massa.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 569/2014