ISSN 2385-1376
Testo massima
Costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni.
Questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Avellino, sezione terza, in persona della dott.ssa Annachiara Di Paolo, in materia di contratti di fideiussione bancaria.
Nel caso di specie, i garanti del debitore principale avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei loro confronti, sul presupposto che la Banca, in violazione dell’art.1283 cc, avesse pattuito interessi anatocistici nel contratto posto a fondamento dell’azione monitoria intrapresa.
Costituitosi in giudizio, l’istituto di credito opposto aveva dedotto l’infondatezza dell’opposizione atteso che il contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti in realtà si qualificava come contratto autonomo di garanzia che, in quanto tale, precludeva agli stessi la facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall’art.1945 cc.
Ebbene, il Tribunale di Avellino, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha preliminarmente evidenziato come il contratto di fideiussione oggetto di contestazione presentasse le caratteristiche di “garanzia autonoma” atteso che in esso era stata espressamente prevista la clausola secondo cui in caso di invalidità del rapporto principale la fideiussione avrebbe mantenuto tutti i suoi effetti.
Tale clausola ha, dunque, conferito al contratto di fideiussione de quo la qualifica di contratto autonomo di garanzia, senza possibilità per il garante di opporre eccezioni relative al rapporto principale, con conseguente irrilevanza, ai fini dell’escussione fideiussoria, di qualsivoglia vicenda afferente il rapporto debitorio principale.
Il giudice monocratico ha altresì evidenziato come il garante del contratto autonomo di garanzia si obbliga non tanto a garantire l’adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Avellino ha dichiarato infondata l’opposizione spiegata dai garanti e, per l’effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo.
In materia di contratti di fideiussione qualificabili come “garanzie autonome”, si segnalano le seguenti pronunzie già oggetto di approfondimento da parte della rivista:
Testo del provvedimento
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