ISSN 2385-1376
Testo massima
È ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati, i quali, in tal caso, hanno diritto di voto e sono per tale aspetto equiparati ai creditori chirografari, nella misura corrispondente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori medesimi conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti.
È quanto stabilito dalla Cassazione civile, Prima Sezione, con la sentenza n.10112 del 09/05/2014, con cui la Corte ha accolto il ricorso presentato da una società avverso il decreto con il quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile la sua proposta di concordato preventivo.
Nel caso di specie, infatti, la proposta presentata dalla società prevedeva “l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati attraverso la liquidità generata dalle dismissioni realizzabili in un arco temporale di quattro anni“.
Ebbene, il Tribunale di Roma aveva bocciato la proposta, rilevando come il pagamento differenziato dei crediti privilegiati non fosse consentito, visto che gli stessi erano sottratti alla deliberazione per l’approvazione della proposta concordataria proprio sul presupposto che il loro soddisfacimento per intero non rendesse opportuna la partecipazione al voto.
Sul punto, è opportuno evidenziare che, a seguito della riforma della disciplina del concordato preventivo, di cui agli artt. 160 e ss. L.Fall, intervenuta con D.L. 14.3.2005, n.35, convertito in L.14.5.2005, n.80, e modificata ed integrata dal D.Lgs. 9.1.2006,n.5, dal c.d. “decreto correttivo” (D.Lgs. 12.9.2007, n.2007) e dai successivi interventi normativi, tra le questioni più dibattute in dottrina e giurisprudenza vi è proprio quella della ammissibilità di un soddisfacimento dilazionato dei creditori privilegiati (espressamente previsto per il concordato c.d. “in bianco” dall’art.186 bis, comma secondo, lett. c. L.Fall).
Da un lato, vi è chi sostiene che nella disciplina previgente l’indilazionabilità del pagamento dei privilegiati veniva implicitamente desunta dalla previsione di una dilazione limitatamente ai creditori chirografari, con la conseguenza che, nulla disponendo al riguardo il nuovo testo dell’art.160, nessun ostacolo verrebbe oggi a configurarsi quanto al tempo del pagamento. Per altro verso, è da considerare che il pagamento integrale (seppur dilazionato) dei crediti privilegiati, impedisce ai creditori di esercitare il diritto di voto sulla proposta concordataria, ma la giurisprudenza favorevole al soddisfacimento dilazionato risolve la questione prevedendo la necessità che la proposta comprenda la corresponsione di interessi compensativi e la dilazione non sia superiore al tempo mediamente necessario per esperire procedure liquidatorie alternative (ex multis, Trib. Roma del 18.3.2010).
Per converso, altro orientamento sostiene la necessità che i privilegiati cui sia stato proposto il pagamento integrale dilazionato partecipino alla votazione (su tutti Trib. Mantova 16.9.2010) (1).
Tornando al caso de quo, la Suprema Corte ha osservato come il novellato art. 160 della legge fallimentare preveda la possibilità di un pagamento solo parziale dei crediti privilegiati. La ratio seguita dal Legislatore con il cd. Decreto correttivo è, dunque – continuano i Giudici di Legittimità – quella di incentivare il ricorso allo strumento del concordato preventivo.
A sostegno dell’ammissibilità di soddisfazione dilazionata dei creditori privilegiati, la Cassazione fa espresso riferimento (con un parallelo, per la verità, non esente da critiche) a due norme della Legge Fallimentare, come recentemente novellate: a) l’art. 182 ter, in tema di transazione fiscale, il quale consente espressamente il pagamento, non solo in percentuale, ma anche dilazionato di crediti per tributi muniti di privilegio e, per taluni di essi, “soltanto” quello dilazionato; b) l’art. 186 bis, comma 2, lett. c), (introdotto con D.L. n. 83 del2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012) secondo il quale, nel concordato con continuità aziendale, “il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’art. 160, comma 2, una moratoria sino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto“.
Non vi è chi non veda prosegue il Supremo collegio – che “se la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei crediti privilegiati, il pagamento dei crediti medesimi con dilazione superiore a quella imposta dei tempi tecnici della procedura (e dalla stessa liquidazione, in caso di concordato cosiddetto “liquidativo”) equivale a soddisfazione non integrale di essi, a causa della perdita economica conseguente al ritardo con il quale i creditori conseguono disponibilità delle somme loro spettanti.
Inoltre, la determinazione in concreto della suddetta perdita è rilevante ai fini del computo del voto dei creditori privilegiati in ambito di concordato, e dovrà essere accertata dal giudice di merito sulla base anche della relazione giurata ex art. 160, comma 2, l.fall., degli interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo.
Alla luce di tali considerazioni, gli Ermellini hanno accolto il ricorso cassando il decreto impugnato e rinviando, per nuovo esame, al Tribunale in diversa composizione, con l’applicazione del sopra espresso principio di diritto.
In conclusione, ed in altri termini, la Corte ha posto un primo punto fermo sulla vexata quaestio: è ammissibile il concordato preventivo nel quale i creditori privilegiati siano soddisfatti in via dilazionata, ma ad essi va riconosciuto il diritto di voto sulla proposta concordataria, nella misura equivalente alla perdita economica conseguente al ritardo con il quale essi ottengono la disponibilità delle somme rispettivamente spettanti.
***
(1) Cfr. MAFFEI ALBERTI, Commentario breve alla Legge Fallimentare, Padova, 2013, sub art.160, pp.1070-1071.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 544/2014