ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto della legge n. 689 del 1981) devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutato in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all’art. 28 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
Il provvedimento con cui il Pubblico Ministero autorizza all’utilizzo dei dati acquisiti nel corso del procedimento penale, ai fini della contestazione, non rileva né può incidere sul termine di decadenza previsto dall’art. 14 legge n. 689/81, altrimenti questo potrebbe essere prorogato senza limiti e fatto dipendere da richieste da parte dell’organo di polizia giudiziaria, pur in assenza di una norma che preveda espressamente una tale correlazione.
La fattispecie prende le mosse da una ordinanza ingiunzione elevata dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLA FINANZE contro un DIRETTORE di filiale ed una BANCA, quale obbligata in solido, per la violazione dell’art. 3 della L. n. 197/91 avente ad oggetto una omessa segnalazione di operazione bancaria sospetta.
Avverso il detto provvedimento gli ingiunti proponevano opposizione deducendo, in via preliminare, la violazione dell’art. 14 della legge n. 689/81 per mancata contestazione della violazione e notifica dell’atto presupposto, con conseguente estinzione dell’obbligazione sanzionatoria di pagamento perché emessa tardivamente, otre il termine perentorio previsto dalla norma; nel merito, la violazione dell’art. 3 legge 197/1991 per l’assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma ed erronea determinazione della sanzione applicata.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione uniformandosi al principio affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, sono collegati all’esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981 citata” (cfr. Cass. 10 novembre 1998, n. 11308; 18 febbraio 2000, n. 1866; 24 febbraio 2000, n. 2088; 5 marzo 2003, n. 3254)
Pertanto, facendo corretta applicazione del summenzionato principio di diritto il Giudice ha affermato che, nel caso di specie, il termine non potesse decorrere dalla data in cui è stato rilasciato all’autorità verbalizzante il provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha autorizzato all’utilizzo dei dati acquisiti nel corso del procedimento penale; in tal caso, infatti, il termine di decadenza previsto dall’art. 14 citato “potrebbe essere prorogato senza limiti e fatto dipendere da richieste da parte dell’organo di polizia giudiziaria, pur in assenza di una norma che preveda espressamente una tale correlazione“.
Al contrario, ai fini della contestazione dell’illecito il Giudice ha ritenuto che rilevi solo l’accertamento sui dati contabili, immediatamente emergenti dagli estratti conto, i quali non richiedono una complessa attività di valutazione dei fatti assunti nella loro materialità ai fini dell’accertamento della omessa segnalazione.
In definitiva, accertare significa venire a conoscenza in modo legale, ossia sulla base di elementi probatori suscettibili di assumere rilevanza nelle successive fasi del procedimento e, dunque, non appare necessario che la raccolta degli elementi indiziari sia completa, posto che l’accertamento si deve necessariamente considerare perfezionato nel momento in cui i fatti esaminati già sono suscettibili di essere valutati come integranti il comportamento punito dalla legge.
In conclusione, il Giudice ha correttamente affermato la intempestività della contestazione dell’illecito non seguito, nel caso di specie, da ulteriori indagini rilevanti alla formazione dell’atto di contestazione avvenuto oltre i termini di decadenza, in violazione dell’art. 14 1. 689/81.
Sul punto si segnalano i seguenti precedenti:
Testo del provvedimento
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