ISSN 2385-1376
Testo massima
La forma scritta richiesta dal legislatore per i contratti bancari non ha carattere di forma solenne per cui, ai fini della validità del contratto, è sufficiente la sola firma del cliente unitamente alla effettiva instaurazione del rapporto.
La nullità prescritta dall’art.127 TUB ha carattere di nullità di protezione è può essere fatta valere solo dal cliente o rilevata d’ufficio a sua tutela.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, in persona del dott. Ciro Caccaviello, con la sentenza del 30 settembre 2014, degna di nota per aver chiarito il concreto atteggiarsi dei principi cardine della validità dei contratti in punto di forma nell’ambito dei rapporti bancari.
Il cliente-attore una società con la quale la Banca aveva stipulato una serie di contratti di “conto anticipi” sosteneva che, in realtà, tali contratti fossero da ritenersi “non conclusi”, in quanto la sottoscrizione, da parte del cliente, del modulo sottopostogli avrebbe costituito una mera proposta contrattuale, asseritamente mai accettata dalla banca.
Chiedeva, dunque, che l’Istituto fosse condannato alla restituzione delle somme indebitamente percepite in esecuzione dei detti contratti.
Il Tribunale partenopeo, sulla scorta di un’analisi sistematica delle varie norme applicabili alla fattispecie, ha rilevato come l’art. 127 del D.Lgs 1.9.93 n. 385 (e successive modifiche) sancisca che “le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice” e che, vieppiù, nella versione originaria la norma prevedeva la rilevabilità della nullità da parte del solo correntista.
Ne consegue che l’invalidità in questione va ascritta al novero delle c.d. nullità di protezione, la cui ratio non va intravista nella necessità di tutela dei terzi e/o di pubblici interessi (come nelle fattispecie elencate dall’art.1350 cc)
L’inosservanza dell’obbligo di stipulare per iscritto i contratti bancari, quindi, costituisce una nullità relativa che può esser fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d’ufficio solo a tutela del medesimo.
Si tratta, quindi, di una cd. nullità di protezione, che ha, non già la funzione di tutelare i terzi o il pubblico interesse, ma solo quella di garantire il cliente quale contraente debole rispetto all’Istituto di credito.
In altri termini, la forma scritta richiesta dal legislatore per i contratti bancari non ha carattere di forma solenne, ma è uno strumento atto a riequilibrare i rapporti di forza tra le parti.
Perché la ratio della norma sia soddisfatta argomenta il Giudice napoletano – è sufficiente che il cliente sottoscriva un atto che contenga gli elementi prescritti dalla legge: in tal modo il cliente viene informato circa le pattuizioni stipulate e viene responsabilizzato circa la serietà dell’impegno che assume.
La sottoscrizione della banca non è, invece, necessaria né a sua tutela (trattandosi di regola di contratti formati su moduli predisposti dalla banca stessa) né ai fini della conclusione del contratto, per la quale l’effettiva instaurazione del rapporto costituisce fatto concludente più che univoco e sicuramente fatto concludente va ritenuta la comunicazione degli estratti conto.
Così “relativizzata”, la nullità in questione può essere fatta valere solo dal cliente e rilevata d’ufficio solo a tutela del cliente stesso.
In tal senso, estremamente chiara la chiosa del Tribunale, posta in conclusione della parte motiva:
“in definitiva un contratto bancario che contenga la chiara e precisa esposizione delle condizioni pattuite, rispetti i requisiti fissati dal legislatore, sia provvisto di data, sia sottoscritto dal solo cliente in toto e specificamente ove richiesto e sia stato effettivamente eseguito si deve ritenere concluso ed immune da vizi di forma“.
In virtù di tali argomentazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda del correntista, condannandolo vieppiù al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 8.000,00, a conferma che trattasi di questione giuridica non più controversa.
Principio analogo a quello sopra massimato si riscontra in altri precedenti giurisprudenziali, oggetto di approfondimento su questa rivista:
CONTRATTI BANCARI: LEGITTIMI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLO DAL CLIENTE
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLO DAL CLIENTE
CONTRATTI BANCARI: SONO VALIDI ANCHE IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
CONTRATTI BANCARI: È IDONEA E VALIDA LA FIRMA DEL SOLO FUNZIONARIO
Testo del provvedimento
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