ISSN 2385-1376
Testo massima
Il compenso del professionista nominato dal Presidente del Tribunale per la redazione di una perizia di stima è soggetto alle tariffe professionali.
La legge 319/1980, in tema di liquidazione del compenso spettante ai periti e consulenti tecnici interpreti e traduttori nominati dall’autorità giudiziaria, ha carattere di specialità e pertanto può essere applicata soltanto agli ausiliari del giudice elencati nelle norme di cui agli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 e 29 della legge n. 794 del 1942.
Questi sono i principi espressi dalla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione seconda sezione civile, con la sentenza n.18483 del 1 settembre 2014 in materia di tariffe professionali.
Nel caso di specie, la controversia verteva sui criteri di liquidazione del compenso di un professionista che, incaricato dal Presidente del Tribunale l’autorità giudiziaria aveva redatto una perizia di stima del patrimonio di un’azienda individuale.
In particolare, la società cui era stato ingiunto il pagamento della somma liquidata al tecnico secondo la tariffa professionale aveva proposto opposizione ed, in sede di ricorso di legittimità, denunziava violazione di legge avuto riguardo all’applicazione della tariffa professionale di cui al D.P.R. n. 654 del 1994, in luogo delle disposizioni di cui alla L. n. 319 del 1980, come modificate dal D.P.R. n. 352 del 1983, chiedendo affermarsi il principio di diritto secondo cui il professionista nominato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 2343 cod. civ. svolge un incarico di natura pubblicistica e pertanto non può essere ricompensato sulla base delle tariffe professionali.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità della pronuncia del giudice di merito, favorevole al professionista, sulla scorta del principio già fatto proprio dalle Sezioni Unite secondo il quale la normativa invocata dalla società ricorrente (legge n. 319 del 1980 e successive modifiche), in tema di liquidazione del compenso spettante a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori nominati dall’autorità giudiziaria, ha carattere di specialità e pertanto può essere applicata soltanto agli ausiliari del giudice tassativamente elencati dalla detta disciplina, che richiama peraltro anche l’art. 29 della legge n. 794 del 1942.
Dunque con specifico riferimento al caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della tariffa professionale, considerando il professionista nominato dal Presidente del Tribunale ex art.2343 cc estraneo alle categorie di cui alla legge speciale, con integrale rigetto del ricorso proposto dalla società.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 518/2014