ISSN 2385-1376
Testo massima
Ove la violazione del tasso soglia avvenga per effetto dell’applicazione degli interessi moratori, deve ritenersi, correttamente interpretando la sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione, che non contiene alcuna statuizione al riguardo, nulla è dovuto soltanto a titolo di interessi moratori, mentre saranno dovuti comunque gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Ciò in quanto si tratta di due pattuizioni autonome, che devono autonomamente rispettare i tassi soglia e rispetto alle quali altrettanto autonomamente opera la sanzione ex art.1815 cc.
Anche se gli interessi moratori si calcolano sull’intera rata costituita da capitale ed interessi, non può condividersi la tesi che individua il tasso di interesse di mora nella sommatoria del tasso di interesse convenzionale e di quello di mora, essendo il tasso effettivo annuo inferiore a tale valore.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, in persona della dott.ssa Cristina Correale, con il provvedimento del 12 settembre 2014, reso nel corso di un giudizio di opposizione all’esecuzione nel quale il debitore esecutato riteneva di aver estinto il proprio debito, chiedendo l’applicazione della nullità ex art. 1815 cc secondo comma alla clausola determinativa degli interessi, sul presupposto della additività di tasso corrispettivo e tasso di mora ai fini della valutazione dell’usura oggettiva.
Trattasi, ancora una volta, di un “no” secco alla tesi -. erroneamente desunta dal dictum della sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione della necessità di sommare il saggio d’interesse corrispettivo e quello moratorio per verificare l’eventuale superamento del tasso soglia.
La pronuncia è l’esito ormai “scontato” di un dibattito acceso, rinvigoritosi dopo la citata pronuncia della Corte di Cassazione e nuovamente risolto da un Giudice di merito in ossequio a ragioni di ordine logico, prima che giuridico, in considerazione delle profonde differenze strutturali e funzionali dei due tipi di interessi, nonché delle diverse circostanze che ne determinano l’applicazione.
Nel ragionamento del Giudice napoletano viene chiarito che i due saggi sono oggetto di pattuizioni autonome, che in ogni caso in considerazione di quanto stabilito dalla Cassazione devono rispettare le soglie di usura; tuttavia, dall’autonomia discendono due conseguenze:
– in primis, trattasi di grandezze che non possono essere sommate tra loro, in quanto, anche se gli interessi moratori si applicano sull’intera rata scaduta (comprensiva degli interessi corrispettivi già maturati) il valore del tasso effettivo comunque non può calcolarsi addizionando semplicemente i due saggi, ma sarà sempre inferiore a quest’ultima somma;
– in secundis, l’autonomia delle pattuizioni implica autonomia delle valutazioni ed autonomia degli effetti sanzionatori prescritti dalla normativa antiusura: in altri termini, ove gli interessi corrispettivi siano lecitamente pattuiti entro la soglia e la violazione di quest’ultima si abbia per effetto dell’applicazione dei soli interessi moratori, saranno questi ultimi ad essere nulli ex art.1815, secondo comma cc, senza pregiudicare la debenza degli interessi corrispettivi.
Il Tribunale ha così disatteso ogni argomentazione posta a sostegno della tesi del mutuatario, rigettando la richiesta di sospensione dell’esecuzione e notando come il consulente tecnico di parte si fosse limitato ad indicare un valore del tasso effettivo superiore al limite antiusura, senza giustificarlo in alcun modo con la specificazione delle modalità di calcolo.
La decisione è in linea con il panorama giurisprudenziale, soprattutto di merito, degli ultimi anni, come può agevolmente evincersi dai seguenti precedenti giurisprudenziali, ai quali si rinvia per approfondimenti:
USURA BANCARIA: SOLO GLI ONERI CORRISPETTIVI VANNO RAFFRONTATI AL TASSO SOGLIA
IRRILEVANZA DEGLI INTERESSI DI MORA AI FINI DEL CALCOLO DEL TAEG
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON SI SOMMANO A QUELLI CORRISPETTIVI NELLA VALUTAZIONE DI USURARIETÀ OGGETTIVA
OSTANO AD UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE LE PROFONDE DIVERSITÀ DI NATURA E FUNZIONE DEI DUE INTERESSI
USURA BANCARIA: NON RILEVA IL CUMULO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI CON GLI INTERESSI MORATORI
LA NORMATIVA ANTIUSURA FA CHIARO RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI DI NATURA “CORRISPETTIVA”
USURA BANCARIA: NATURA SOSTITUTIVA E NON ADDITIVA DEL TASSO DI MORA
LA CASSAZIONE NON HA MAI SOSTENUTO L’ADDITIVITÀ DEL TASSO CORRISPETTIVO E DEL TASSO DI MORA
USURA BANCARIA: IRRAZIONALE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON QUELLI CORRISPETTIVI
UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE SAREBBE IRRAGIONEVOLMENTE PREMIALE PER IL MUTUATARIO INADEMPIENTE
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 509/2014