ISSN 2385-1376
Testo massima
Se il fallito aliena beni immobili nel periodo sospetto, la mancata prova del pagamento del prezzo non è indizio sufficiente della simulazione assoluta dell’atto di compravendita, ma è idoneo a comprovare la simulazione relativa e la gratuità dell’atto dissimulato che, ai sensi dell’art.64 l.f., è inefficace nei confronti dei creditori.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20294, del 25-09-2014 ove si affronta il caso di un curatore fallimentare che ha impugnato un atto pubblico avente ad oggetto la vendita di otto immobili da parte del fallito e di altri soggetti. Il curatore ha chiesto, in via principale, l’accertamento della simulazione assoluta dell’atto e, dunque, della inesistenza della volontà negoziale manifestata dai contraenti. In subordine, ha chiesto l’accertamento della simulazione relativa e della gratuità del negozio dissimulato, inefficace nei confronti dei creditori in applicazione dell’art.64 l.f.. In alternativa ha chiesto che l’atto fosse dichiarato comunque inefficace per i creditori ai sensi dell’art.67 l.f.
L’art.64 l.f., infatti, stabilisce che sono inefficaci nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, fatti salvi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità.
L’art.67 l.f. invece, stabilisce le condizioni per la dichiarazione di inefficacia relativa di atti a titolo oneroso, di pagamenti e di garanzie.
Il giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte dal curatore, il quale ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte d’appello che, invece, ha accertato la simulazione relativa del contratto di compravendita che dissimulava un atto a titolo gratuito inefficace ai sensi dell’art. 64 l. f., e ha condannato la società convenuta al pagamento del controvalore degli immobili, ormai fuorusciti dal suo patrimonio.
La Corte d’appello, infatti, ha rilevato che, nel caso di specie, non vi erano prove sufficienti per ritenere assolutamente simulato l’atto di compravendita e, dunque, inesistente la volontà di trasferire all’ acquirente la proprietà degli immobili del fallito. Vi erano, invece, indizi validi per concludere che il trasferimento della proprietà fosse a titolo gratuito e non oneroso. In altri termini, la compravendita nascondeva una cessione a titolo gratuito degli immobili, a soggetti di fiducia del fallito. Tanto si deduceva anche dal tenore del contratto nel quale non vi erano riferimenti alle modalità di pagamento del prezzo che, peraltro, non vi era prova che fosse effettivamente avvenuto.
Avverso la sentenza di secondo grado, la convenuta soccombente ha proposto ricorso in Cassazione adducendo una serie di motivi tra i quali, in particolare, la contraddittorietà della pronuncia nella parte in cui accertava la simulazione relativa dell’atto di compravendita sulla base di elementi probatori risultati insufficienti a provare la simulazione assoluta. La Corte ha precisato che l’accoglimento della domanda di simulazione relativa non è logicamente incompatibile con l’utilizzazione degli stessi elementi ritenuti insufficienti per provare la simulazione assoluta, in quanto sono diverse le situazioni di fatto addotte dal curatore a sostegno di ciascuna delle due domande di accertamento della simulazione. Il mancato pagamento del prezzo che non basta a dimostrare la volontà delle parti contraenti di lasciare al fallito la proprietà dei beni è, invece, determinante per provare che la proprietà è stata effettivamente trasferita alla società acquirente ma a titolo gratuito e, quindi, che la compravendita dissimula una donazione inefficace ai sensi dell’art.64 l.f. perché lesiva degli interessi dei creditori.
Sul punto, si segnalano i seguenti precedenti:
SIMULAZIONE: L’ONERE DI PROVARE L’AVVENUTO PAGAMENTO DEL PREZZO GRAVA SUL COMPRATORE
SIMULAZIONE CONTRATTUALE E ONERE DELLA PROVA: L’ACQUIRENTE DEVE DIMOSTRARE L’EFFETTIVITÀ DEL PAGAMENTO DEL PREZZO
SIMULAZIONE DEL MAGGIOR PREZZO: LA PROVA DEVE ESSERE FORNITA CON DOCUMENTI MUNITI DI DATA CERTA ANTERIORE AL FALLIMENTO
Testo del provvedimento
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