ISSN 2385-1376
Testo massima
Al procedimento di concordato preventivo, ivi compresa la fase di concordato con riserva di cui all’articolo 161, comma 6, L.F., si applica la sospensione feriale dei termini.
Questo è il sintetico provvedimento emesso dal Tribunale di Varese, in persona del Pres. Rel. dott. Miro Santangelo che ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine di cui all’art.161, comma sesto, LF ha natura processuale e, quindi, il suo decorso è sospeso di diritto ex art. 1 L. 742/1969.
Sul punto si segnalano analoghe pronunce del Tribunale di Roma del 04-07-2013, del Tribunale di Pescara 07 maggio 2013 – Pres. Bozza – Est. Zaccagnini, e del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Fallimentare, Presidente Savastano, Giudice Est. Fanticini del 09.08.2013, tutte consultabili sulla rivista.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 505/2014