ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall’art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e può essere fissato anche in un solo giorno per la categoria del professionista e non per quella del consumatore.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cassino, dott. Salvatore Scalera con la sentenza n. 673 del 24 giugno 2014 resa nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo.
Gli opponenti formulavano varie censure al fine di far dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo. In particolare, lamentavano l’illegittimità del recesso operato dalla banca nell’ambito di un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato a causa del termine di preavviso fissato in un giorno.
Come noto, l’apertura di credito è regolata, tra i contratti bancari, dalle disposizioni degli art. 1842-1845 c.c. La stessa legge ne fissa la nozione, definendo l’apertura di credito quel contratto con il quale la banca mette a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Con riferimento al tema del recesso della banca dal contratto di apertura di credito, l’art. 1845 c.c. prevede una disciplina differente a seconda che il contratto sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Nel primo caso, salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa; il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Nel secondo caso, la banca (ma anche il cliente) può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. Il termine, previsto per la restituzione del saldo ed espressamente indicato per l’ipotesi di recesso per giusta causa, ma analogicamente applicabile anche all’ipotesi di recesso ad nutum, può essere derogato per accordo delle parti in quanto inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale pienamente disponibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, poi, che nel contratto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, il termine previsto per il preavviso di recesso dall’art. 1845 c.c. può essere convenzionalmente stabilito dalle parti e può essere fissato anche in un solo giorno, salvo il rispetto della buona fede in executivis (Cass. civ. Sez. I, 21-02-2003, n. 2642).
Va segnalato che nel caso di specie le parti non rivestivano la qualifica di consumatori per i quali vige la disciplina limitativa di cui all’art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 poiché essa spetta solo alle persone fisiche e non alle società (Cass. civ. Sez. III Sent., 08-06-2007, n. 13377).
Pertanto, sulla scorta della ritenuta inapplicabilità della normativa di “tutela forte” del consumatore alla fattispecie in esame, il Tribunale ha ritenuto legittimo il contratto di apertura di credito a tempo indeterminato considerando valido il termine previsto per il recesso convenzionalmente fissato in un giorno.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 501/2014