ISSN 2385-1376
Testo massima
I criteri introdotti dalla normativa antiusura di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108 non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito.
A ribadire tale importante principio di diritto cardine della applicazione della normativa antiusura è la Corte di Cassazione, con la sentenza n.19729 del 19 settembre 2014, che nuovamente mette in rilievo il carattere irretroattivo della legge 108/1996, specie nella interpretazione autentica fornitane dall’art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, (convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 24).
Le vicende di causa si inseriscono nel classico contenzioso banca-cliente in sede di opposizione all’esecuzione, decisa dal Giudice in senso sfavorevole al mutuatario, che contestava il diritto dell’istituto di credito a procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Con il quesito formulato in ricorso, il cliente ha richiesto alla Suprema Corte se fosse da considerarsi lecita la maturazione di interessi su titolo giudiziale passato in giudicato, in maniera del tutto svincolata rispetto alla più restrittiva normativa antiusura, nel frattempo entrata in vigore.
Trattasi di annosa questione, che può volgersi in altri termini, chiedendosi se il legislatore del 1996 abbia inteso introdurre un principio di ordine pubblico volto ad impedire (non solo, pro futuro, la pattuizione, ma anche) l’incasso di interessi superiori al tasso soglia.
Detta questione è stata risolta da tempo dalla giurisprudenza, soprattutto all’indomani dell’interpretazione autentica del 2000-2001, con l’espressione di un orientamento che nega efficacia retroattiva alla normativa antiusura e valorizza l’aspetto della certezza dei rapporti giuridici.
L’accento viene posto, anche dalla Cassazione, sulla distinzione tra rapporti esauriti-non esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge n.108/1996, non potendosi pretendere anche per i primi l’applicazione della sanzione ex art.1815, secondo comma, cc, pena la negazione del diritto della banca ad incassare interessi del tutto lecitamente pattuiti, con effetti pregiudizievoli anche sull’intera stabilità del sistema bancario.
Tale argomentazione, per la verità, può essere utilizzata, anche per la questione relativa ai rapporti non esauriti o sorti dopo l’entrata in vigore legge 108/1996, per negare tout court rilevanza alla categoria dell’usura “sopravvenuta”.
La Cassazione, nel pronunciare il principio di diritto sopra massimato, ha espressamente richiamato due precedenti decisioni da essa stessa emanate (la sentenza del 13.5.2010 n. 11632 e quella del 22.4.2010 n. 9532), ma analogo principio si evince da altre due importanti provvedimenti più recenti, oggetto di approfondimento su questa rivista, ai quali si rinvia per ulteriori approfondimenti.
IN CONCLUSIONE: può affermarsi che per i rapporti esauriti all’entrata in vigore della legge 108/96, quest’ultima non trova applicazione, per cui può ritenersi del tutto legittimo l’incasso di interessi superiori alla soglia di usura.
Una diversa interpretazione recherebbe in sé una lesione della certezza dei rapporti giuridici, con effetto potenzialmente “premiale” per il cliente inadempiente nelle obbligazioni assunte in quanto il creditore si troverebbe, per effetto di contestazioni o delle lungaggini del contenzioso, a percepire un interesse ridotto rispetto a quello pattuito.
L’interpretazione è di per sé coerente, inoltre, con il complessivo sistema normativo, che assegna rilevanza, ai fini dell’usura, unicamente al momento dalla pattuizione degli interessi e non all’atto dell’incasso, così come stabilito espressamente dalla legislazione di interpretazione autentica del 2000-2001, che in questa parte ha oltretutto superato il vaglio di legittimità costituzionale ad opera del Giudice delle leggi.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 492/2014