ISSN 2385-1376
Testo massima
La firma del funzionario di banca, non potendo avere potere certificativo della firma del cliente, deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell’istituto, tanto più laddove il regolamento contrattuale sia già stato predisposto dalla banca stessa, nel corpo del testo si faccia ripetutamente riferimento al ‘contratto’ così stipulato, l’efficacia di tale contratto non risulti subordinata all’approvazione di altro organo della banca ed il contratto sia poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti.
Pur in assenza di apposizione della firma sul contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto tramite manifestazioni di volontà esternate nel corso del rapporto di conto corrente, quali le comunicazioni degli estratti conto, integrano modalità di perfezionamento del contratto stesso con rispetto della forma scritta ad substantiam.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, in persona del dott. Mario Suriano con la sentenza del 29.07.2014, resa nell’ambito di un giudizio di ripetizione dell’indebito proposto da una correntista e dai suoi fideiussori al fine di far valere l’invalidità del contratto di conto corrente.
In particolare, si contestava l’invalidità in sé del contratto sul presupposto che lo stesso era privo della forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 117 T.U.B. poiché risultava sottoscritto solo da essi correntisti e non dalla banca nonché la validità di specifiche clausole contrattuali.
Nel corso del giudizio, la banca produceva diverse scritture recanti le sottoscrizioni del legale rappresentante del correntista (accertate come autentiche a seguito di perizia) e la sottoscrizione della banca “per verifica firma e poteri“.
Il Tribunale richiama in primis un precedente della giurisprudenza di merito ove è stato affermato il principio secondo cui “la firma del funzionario di banca, non potendo avere potere certificativo della firma del cliente, deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell’istituto, tanto più laddove il regolamento contrattuale sia già stato predisposto dalla banca stessa, nel corpo del testo si faccia ripetutamente riferimento al ‘contratto’ così stipulato, l’efficacia di tale contratto non risulti subordinata all’approvazione di altro organo della banca ed il contratto sia poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti” (cfr. Tribunale Reggio Emilia 14 maggio 2013 – Est. Morlini).
Il Tribunale precisa poi che nei contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti per cui richiama quella giurisprudenza di legittimità secondo cui sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta(cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06).
Inoltre, – osserva il Tribunale richiamando altro consolidato orientamento di legittimità – anche a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, “dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazione degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso” (cfr. Cass. 4564/2012).
In conclusione, il Giudice napoletano ha accertato la validità del contratto e ha rigettato la domanda di ripetizione avanzata dalla correntista.
Sul punto si segnala il seguente precedente giurisprudenziale:
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice dott. Gianluigi Morlini | 14-05-2013 n.841
Testo del provvedimento
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