ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di contratti bancari, è da escludere che la violazione dell’onere della forma scritta si abbia con la stipulazione per iscritto di clausole del contratto di mutuo fondiario e dell’atto di erogazione e quietanza (regolati dal R.D. n. 646 del 1905, e dal D.P.R. n. 7 del 1976), con le quali le parti abbiano previsto l’eventualità dell’utilizzo, da parte dell’istituto mutuante, di provvista in valuta estera raccolta mediante assunzione di un prestito in ECU, onde regolare, in tale eventualità, le singole semestralità di ammortamento del mutuo.
La specialità dell’ipoteca si rapporta non al contenuto del credito, ma al titolo dell’obbligazione, ed al titolo costitutivo dell’ipoteca; la garanzia ipotecaria, alle condizioni previste dall’art. 2855 c.c., può addirittura farsi valere per un credito maggiore di quello risultante dalla somma limite indicata nella nota; per altro verso, entro questo limite, comprende tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, risultanti da un determinato rapporto, anche quelle a carattere non sinallagmatico.
La garanzia ipotecaria, è riferibile non soltanto a crediti già esistenti, ma anche a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti; essa è validamente concessa, in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, a garanzia di tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, nascenti dallo stesso contratto, così come l’obbligazione di corrispondere la maggiorazione dovuta per il rischio cambio in riferimento ad obbligazioni in valuta estera, trovando anche questa obbligazione titolo ed origine causale nel detto contratto, quale obbligazione accessoria espressamente prevista nell’ammontare del credito garantito.
Nel caso di un mutuo fondiario stipulato anteriormente all’entrata in vigore del TUB, gli interessi di mora si applicano sull’intera rata scaduta e, quindi, inclusa anche la parte che rappresenta gli interessi scaduti di ammortamento senza alcuna violazione del divieto di anatocismo.
Questi i principi espressi dalla Cassazione Civile, Terza Sezione, con la sentenza n. 18325 del 27.08.2014 in tema di mutuo fondiario.
Per comprendere la decisione della Corte è utile ripercorrerne le argomentazioni in base ai vari motivi di ricorso.
Con il PRIMO MOTIVO, la ricorrente si doleva del fatto che la Banca mutuante avesse stipulato un contratto di provvista in valuta estera al fine di poter erogare la somma a mutuo ed avesse contestualmente onerato la parte mutuataria del rischio di cambio, da regolarsi alla scadenza della rata semestrale.
Ad avviso della ricorrente, atteso che la parte mutuataria non aveva sottoscritto il contratto di provvista, il contratto di mutuo sarebbe stato nullo per difetto della forma scritta.
Ebbene, la Corte ha rilevato come nel contratto di mutuo erano stati rispettati tutti i requisiti di cui all’art. 1325 cod. civ., specie l’accordo delle parti e l’oggetto. Finanche il c.d. “rischio di cambio” era stato, nel caso di specie, espressamente convenuto.
Conseguentemente, il Supremo Collegio ha affermato che “in materia di contratti bancari, è da escludere che la violazione dell’onere della forma scritta si abbia con la stipulazione per iscritto di clausole del contratto di mutuo fondiario e dell’atto di erogazione e quietanza (regolati dal R.D. n. 646 del 1905, e dal D.P.R. n. 7 del 1976), con le quali le parti abbiano previsto l’eventualità dell’utilizzo, da parte dell’istituto mutuante, di provvista in valuta estera raccolta mediante assunzione di un prestito in ECU, onde regolare, in tale eventualità, le singole semestralità di ammortamento del mutuo (da maggiorarsi o diminuirsi in proporzione al rapporto di cambio della lira con l’ECU, rilevato al momento della scadenza delle singole rate; ovvero, dopo il venir meno dell’ECU come utile unità di conto, in proporzione ai costi sostenuti dalla stazione mutuante nelle operazioni di cambio). In tal caso non può parlarsi di recepimento del contenuto di un diverso contratto non sottoscritto dalla parte mutuataria, ma della previsione della sua esistenza per variare, secondo fattori oggettivi, pur se aleatori (desumibili aliunde ma comunque non da un determinato contratto di prestito), le condizioni del contratto di mutuo, così come in quest’ultimo convenute“.
Così argomentando, non è stata ritenuta necessaria la sottoscrizione del contratto di provvista da parte del mutuatario.
Con il SECONDO ed il TERZO MOTIVO, invece, la ricorrente si doleva del fatto che, in sede di iscrizione ipotecaria, il credito garantito sarebbe risultato “indeterminabile” e/o non esattamente determinato, in quanto gli interessi sarebbero stati calcolati soltanto in via provvisoria, dovendo questi conteggiarsi secondo un tasso variabile; la provvisorietà, inoltre, sarebbe stata aggravata dal rischio di cambio, pure esso “indeterminabile“.
Si sarebbe avuta quindi violazione del principio di specialità, previsto dall’art. 2809 c.c.. e dell’art. 2852 c.c., perché la garanzia sarebbe stata iscritta per crediti futuri non dipendenti dal rapporto di credito già esistente, quale, in particolare, il credito per il rischio di cambio.
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Gli Ermellini hanno, infatti, ripercorso la duplice accezione della nozione di specialità dell’ipoteca: oggettiva, con il che deve intendersi il bene determinato su cui essa grava, e soggettiva, con il che deve intendersi non il contenuto del credito garantito o c.d. rischio di cambio, bensì il fatto che debbano essere precisati “il limite massimo della garanzia” ed “il titolo del credito, cioè la fonte dell’obbligazione cui è riferita la garanzia ipotecaria” (sufficientemente descritti nel caso in esame).
La Corte, rinviando alla propria giurisprudenza, ha ribadito che la specialità soggettiva “è un naturale completamento del principio della determinatezza, che attiene all’individuazione sostanziale del credito garantito e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito” (Cass. civ., Sez. I, 06.11.2006, n. 23669).
Allo stesso tempo, la Corte ha affermato che “la garanzia ipotecaria, alle condizioni previste dall’art. 2855 c.c., può addirittura farsi valere per un credito maggiore di quello risultante dalla somma limite indicata nella nota; per altro verso, entro questo limite, comprende tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, risultanti da un determinato rapporto, anche quelle a carattere non sinallagmatico. L’art. 2809 c.c. sta a significare che la somma determinata per la quale l’ipoteca è iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire il limite oltre il quale non opera più il diritto di prelazione, e, contrariamente a quanto sembra presupporre parte ricorrente, non si identifica affatto con l’importo del credito garantito, dal quale va tenuta distinta“.
Infine, col QUINTO MOTIVO, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1283 c.c., perchè il calcolo degli interessi sarebbe stato fatto violando il divieto di anatocismo, quindi illecitamente calcolando gli interessi sulle semestralità non pagate comprensive di interessi scaduti. Secondo la ricorrente, poichè non si sarebbe trattato di mutuo fondiario, non sarebbe stato invocabile l’art. 38 del R.D. n. 646 del 1905.
La Corte ha rigettato tale doglianza chiarendo che l’operazione di credito posta in essere tra le parti era da considerarsi un contratto di mutuo fondiario, essendo garantito da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società mutuataria.
Sulla scorta della normativa ratione temporis applicabile, e cioè a dirsi l’art. 14 D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, essendo stato il contratto stipulato e l’ipoteca iscritta nel 1988, la Corte ha rigettato il motivo rilevando che “l’art. 1283 c.c., per il mutuo fondiario, è derogato sia dal R.D.L. n. 646 del 1905, art. 38, che dal D.P.R. n. 7 del 1976, art. 14, e L. n. 175 del 1991, art. 16, (cfr. Cass. n. 6153/90, n. 2140/06, n. 9695/11, n. 25412/13). Va perciò ribadito che, in tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 14, art. 14, l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento“.
Per approfondimenti sul mutuo fondiario si veda:
Sentenza | Cassazione civile, prima sezione | 28-11-2013 n.26672
Ordinanza | Tribunale di Ravenna, sez. civile, Est. Roberto Sereni Lucarelli | 21-01-2014
Testo del provvedimento
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