ISSN 2385-1376
Testo massima
La preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall’art. 2304 c.c. perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l’azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione, almeno parziale, del credito.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Reggio Emilia con l’ordinanza del 10.09.2014 resa in giudizio di opposizione all’esecuzione in materia di beneficio di escussione ex art. 2304 c.c. nei confronti di una società in nome collettivo.
In particolare, un creditore procedente intimava al debitore, persona fisica, il pagamento di una somma, relativa per una parte, in linea capitale al pagamento di un debito proprio dell’intimato, e per la rimanente parte, al pagamento di un debito contratto dalla società in nome collettivo, della quale l’intimato era socio illimitatamente responsabile.
Avverso detto precetto, il debitore proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. lamentando il mancato assolvimento dell’onere della preventiva escussione ex art. 2304 c.c.della società in nome collettivo, quale condizione dell’esercizio dell’azione nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
L’opponente riteneva che, per potere aggredire il socio nel rispetto del criterio di sussidiarietà previsto dall’articolo 2304 c.c., il creditore avrebbe prima dovuto escutere il patrimonio della società, portando a compimento le due procedure presso terzi precedentemente promosse.
Diversamente, l’opposto replicava che dette procedure esecutive non avrebbero consentito comunque di soddisfare il credito azionato, atteso che il debitor debitoris della prima procedura di pignoramento presso terzi era del tutto incapiente e che nella seconda procedura di pignoramento presso terzi poteva essere recuperata solo una piccola parte del credito.
Il Giudice, ha affermato, in via generale, che la preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall’art. 2304 c.c. perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l’azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito.
Nel caso di specie, tuttavia, posto che “la ratio della garanzia sussidiaria è proprio quella di garantire il pagamento solo nella misura in cui lo stesso non può pervenire, in tutto o in parte, dal debitore principale“, il Giudice ha accertato che il creditore avrebbe potuto ottenere un parziale realizzo del credito dall’esperimento di uno dei due pignoramenti presso terzi attivati.
Allo stesso tempo, il creditore avrebbe potuto attivare un’eventuale procedura esecutiva mobiliare nei confronti della società al fine di ridurre comunque significativamente la responsabilità sussidiaria del socio.
In conclusione, avuto riguardo all’astratta possibilità di soddisfazione (parziale) del credito sul patrimonio sociale, il Giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, seconda parte, c.p.c., con riferimento alla responsabilità sussidiaria del debitore per il mancato pagamento dei crediti della società in nome collettivo, consentendo al creditore di agire in executivis solo per il debito personale dell’intimato, rispetto al quale il Tribunale non ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo.
Testo del provvedimento
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