ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ reclamabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 739 e 742 bis c.p.c., il provvedimento con il quale il Giudice del Registro rigetta il ricorso di un creditore volto alla rimozione della cancellazione (volontaria) di una società dal Registro delle Imprese.
Al fine di superare la presunzione di estinzione occorre la prova che la società abbia continuato in realtà ad operare pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Pres. dott. Maurizio Atzori, Rel. Dott. Giovanni Salina, con la sentenza del 21.07.2014 in materia di cancellazione volontaria di una società dal Registro delle Imprese.
Con decreto il Giudice del Registro rigettava la richiesta di rimozione della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese. Avverso detto decreto la società, al fine di poter meglio tutelare il credito vantato nei confronti dell’ente formalmente e giuridicamente venuto meno, proponeva reclamo avverso il suddetto decreto.
Il Tribunale di Bologna, in sede di reclamo, ha affermato che è ammissibile il rimedio del reclamo in quanto, sia l’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata degli artt. 739 e 742 bis c.p.c. sia l’indiscussa natura di provvedimento di volontaria giurisdizione del decreto in questione, reso all’esito di un procedimento in camera di consiglio, conducono a tale risultato interpretativo.
Nel merito, il Tribunale, sulla scorta di innumerevoli precedenti della giurisprudenza di legittimità ha affermato che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese realizza un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i debiti facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei beni sociali cui erano soggetti “pendente societate“.
Sulla scorta di tale argomentazioni, il Tribunale, ha affermato che nell’intento di assicurare la permanente devoluzione del patrimonio sociale a garanzia dei creditori nonostante l’estinzione dell’ente è possibile superare la presunzione di estinzione non attraverso il dato “statico” della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, ma attraverso quello “dinamico” rappresentato dalla prova che la società abbia continuato ad esistere operando dopo l’avvenuta cancellazione dal registro.
I Giudici, nel caso di specie, hanno affermato che l’esistenza di residui o sopravvenienze non sia da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della società dal registro delle imprese determinandosi, infatti, un fenomeno di tipo successorio sui debiti.
In conclusione, la prova contraria alla presunzione di estinzione non è stata resa e, pertanto, il reclamo è stato rigettato.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 451/2014