Testo massima
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., non essendo equiparabile, sotto questo profilo, alla sentenza non irrevocabile (art. 96, 2 co, n. 3 Legge fallimentare), per cui non è ammissibile l’accertamento incidentale, in sede di giudizio di verificazione, dell’esecutività definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui al predetto art. 647 c.p.c.: in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori.
Testo del provvedimento
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