ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate all’IVA gode, in base al principio dell’alternatività posto dall’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, senza che assuma rilievo la circostanza che l’ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.
Questo il principio affermato dalla CTP di Napoli, Sezione Settima, con la sentenza n. 14159 del 15 maggio 2014.
Nel caso di specie, una società, cessionaria di una banca, proponeva ricorso alla CTP di Napoli insistendo per l’annullamento di un avviso di liquidazione intimantele il pagamento di una imposta di registro relativa ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, in suo favore, nei confronti del debitore principale e del fideiussore.
L’attrice si doleva della tassazione applicata dall’Amministrazione ed, in particolare, sosteneva che, il decreto non potesse essere tassato con una aliquota proporzionale in luogo dell’imposta fissa concretizzando ciò una “violazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro”.
La CTP, ha accolto il ricorso affermando che “il provvedimento monitorio che intima ad un correntista il pagamento al ricorrente istituto di credito della somma costituente il saldo passivo del conto corrente nonché l’importo non ancora restituito di un mutuo, alla luce del principio di alternatività con l’IVA consacrato nell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell’art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria (come tali esentati, a norma dell’art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 della detta tariffa), ma siano (come, nella, specie) la sorte capitale e gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e gli altri oneri contrattuali) il corrispettivo prodotto dalle operazioni. di conto corrente e di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’IVA (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. 5, sentenza m 6125 del 16/3/2011)”.
In conclusione, il decreto ingiuntivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all’IVA, ai sensi ed agli effetti dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 e della nota II dell’art. 8 della relativa tariffa, di modo che va registrato a tassa fissa, non con aliquota proporzionale, senza che rilevi l’indirizzarsi dell’ingiunzione contro il solo debitore principale od il solo fideiussore, ovvero contro entrambi.
La decisione in commento consolida l’orientamento giurisprudenziale riportato nella rassegna pubblicata sul questa Rivista e consultabile al seguente link:
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 401/2014