ISSN 2385-1376
Testo massima
L’elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, e quindi devono ritenersi ammissibili le prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova.
Sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte; le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti.
Questi principi sono stati affermati dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n. 1000 del 2 luglio 2014, in una controversia che vedeva contrapposti i familiari di un ragazzo deceduto in un sinistro e il datore di lavoro di quest’ultimo, ritenuto dai primi responsabile dell’infausto evento.
Il Giudice, abbracciando un orientamento della Cassazione secondo cui le prove atipiche ossia quelle non ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge hanno valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c., ha ritenuto validi, ai fini della prova, i verbali di accertamento e di prescrizioni dello SPSAL nonché i verbali delle prove testimoniali assunte nel processo penale instaurato a carico del datore di lavoro ed, infine, la sentenza di primo grado resa in tale giudizio.
Infatti, quanto ai verbali di accertamento e di prescrizione dello SPSAL, il Giudice ha ricordato che tali atti fanno fede sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha firmati e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze, quali le dichiarazioni raccolte, sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice e possono essere controbattute con qualsiasi prova (cfr. ex plurimis Cass. n. 7537/2009).
Quanto, invece, ai verbali delle prove testimoniale assunte nel processo penale, il Giudice ha ricordato che nel processo civile manca una norma come quella di cui all’art. 238 c.p.p. che conferisce dignità di piena prova ai verbali di prove di altro procedimento laddove si siano formate in processi ove l’imputato era parte; tuttavia, nel silenzio della norma, la Cassazione ha enucleato un principio generale per il quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti (cfr. ex plurimis Cass. n. 28855/2008).
Infine, quanto alla sentenza penale di primo grado, , il Giudice civile può comunque trarre elementi di giudizio dalle sentenze penali non irrevocabili, con riferimento alle risultanze dei mezzi di prova esperite e alle affermazioni di fatti (cfr. ex plurimis Cass. n. 10055/2010).
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto la controversia sufficientemente istruita, rigettando, dunque, le richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, considerando le produzioni documentali agli atti di causa prove atipiche pienamente utilizzabili.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 395/2014
Tags : 2 luglio 2014, art. 116 c.p.c., art. 2729 c.c., Art. 310, atti dell’istruttoria penale o amministrativa, chiarimenti resi al CTU, co. 3 cp.c., contradditorio, CTU rese in altri giudizi, Dott. Gianluigi Morlini, informazioni da lui assunte e risposte eccedenti il mandato, perizie stragiudiziali, Prove atipiche, scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, sentenze rese in altri giudizi civili o penali, Tribunale di Reggio Emilia, utilizzabilità, verbali di prove espletati in altri giudizi