ISSN 2385-1376
Testo massima
Con le definizioni di NPL e di forborne credits proposte dall’EBA (European Banking Authority) si sono stabiliti alcuni criteri generali, che porteranno ad una maggiore uniformità/omogeneità classificatoria dei crediti deteriorati a livello europeo.
Il dott. Alessandro Pellegatta (responsabile credito anomalo Ubi Banca) fornisce un contributo essenziale alla focalizzazione degli aspetti fondamentali della materia, alla luce dell’avvio, nel 2014, dell’Asset Quality Review (AQR) che ha posto al centro del dibattito specialistico, in tutti i Paesi dell’Unione Europea, la questione della classificazione dei crediti e della necessità di armonizzazione della disciplina.
Con il consueto rigore ed un approccio comparatistico (ma ispirato ad una visione unitaria e comunitaria), il dott. Pellegatta dona ai professionisti del settore bancario alcuni punti fermi, de jure condito, e nuovi spunti di riflessione, de jure condendo.
Di seguito, il contributo in forma integrale.
Testo del provvedimento
Non performing loans (NPL) e forborne credits: verso le nuove regole EBA per i crediti deteriorati in Italia e in Europa
di Alessandro Pellegatta (UBI Banca)
L’avvio nel 2014 dell’Asset Quality Review (AQR) ha innalzato, sia in Italia sia nel resto dell’Unione Europea, il livello dell’attenzione sulla classificazione dei crediti, in modo particolare sui c.d. forborne credits, cioè le esposizioni oggetto dell’attività di forbearance. Trattasi, come noto, delle c.d. “misure di tolleranza” concesse dalle banche verso debitori che si trovino, o stiano per trovarsi, in difficoltà nel far fronte ai propri impegni finanziari (c.d. “financial difficulties”). Il tema è ancora alquanto trascurato e poco approfondito dalla dottrina, nonostante sia centrale nell’attuale scenario.
Al fine di contribuire alla standardizzazione delle definizioni, l’EBA (European Banking Authority) ha emesso in data 21 ottobre 2013 le Recommendations on asset quality review, dove, al par.3, che a sua volta rimanda ai paragrafi 163 179 del Final Draft ITS Included in EBA/ITS/2013/035, si afferma che “
forbearance measures consist of concessions towards a debtor facing or about to face difficulties in meeting its financial commitments (financial difficulties)”. A questo primo documento l’EBA ha fatto seguito con un secondo documento in data 20 febbraio 2014 intitolato EBA Final draft Implementing Technical Standards.
I citati documenti dell’EBA nascono da un’esigenza fondamentale: quella di creare un’effettiva armonizzazione/omogeneizzazione dei criteri di classificazione e rappresentazione dei crediti non perfoming e dei forborne credits, quali condizioni necessarie per poter avviare ed effettuare delle AQR su basi comparabili onde avviare l’Unione bancaria.
Non è un mistero che le regole italiane per l’individuazione dei NPL (da intendersi come il totale dei crediti deteriorati, vale a dire sofferenze, incagli, crediti ristrutturati e scaduti/sconfinati, secondo l’attuale normativa di Vigilanza) siano particolarmente severe, e ciò riflette una posizione della Banca d’Italia tradizionalmente moto scrupolosa e poco incline ad accettare i rischi di eccessive tolleranze nei confronti di debitori, che possono portare ad utilizzi eccessivi ed abusi degli strumenti di ristrutturazione del credito. Qualche esempio? Il Italia i crediti ristrutturati sono considerati una categoria specifica dei NPL, per tornare in bonis devono essere tenuti sotto osservazione per almeno 2 anni e devono presentare pagamenti regolari: negli altri paesi europei i crediti ristrutturati vengono considerati performing e non presentano (come in Italia) un probation period. Altro aspetto che svantaggia le banche italiane. In tutti i paesi l’impairment di un’attività finanziaria comporta che questa cessi di maturare interessi; in Italia invece, al contrario, le posizioni deteriorate (eccetto le sofferenze) continuano a maturare interessi, fenomeno che ovviamente contribuisce alla crescita del totale dei NPL. Infine, la normativa italiana appare molto rigorosa anche nel c.d. “polling effect“(c.d. effetto trascinamento) secondo il quale l’intera esposizione di una banca verso una controparte venga considerata automaticamente deteriorata anche se solo una o alcune delle operazioni poste in essere rispondono ai requisiti regolamentari; in altri paesi la scelta è rimessa alle banche, che possono decidere di deliberare impairment di una singola transazione e non di altre nell’ambito della stessa controparte. Come ha affermato il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco (Convegno Iai del 10 settembre 2013), se le banche italiane usassero la stessa definizione di alcune banche estere il loro stock di NPL si ridurrebbe di circa un terzo, tagliando sensibilmente il loro Gross NPL ratio (che, stando a studi del Fondo Monetario Internazionale dell’ottobre 2012, si presenta decisamente superiore a quelli di banche di paesi concorrenti).
La definizione EBA dei forborne credits richiama il concetto di esposizioni ristrutturate (Circolare 272, Matrice dei conti Cap2. “qualità del credito”) che definisce per “credito ristrutturato” “
le esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, vengono modificate le originarie condizioni contrattuali (riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) e si origini una perdita.” Le due classificazioni, comunque, non appaiono coincidenti, in quanto mentre per le “esposizioni ristrutturate” ciò che discrimina è la sussistenza di una perdita, nei forborne credits emerge il concetto di “concessione” garantita dal creditore al debitore. Altra sostanziale differenza tra le due definizioni sta nella previsione del tempo di permanenza: mentre le esposizioni ristrutturate possono rientrare nel portafoglio in bonis (previa delibera aziendale attestante l’avvenuto recupero delle condizioni di solvibilità del debitore e la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito) solo dopo due anni, per i forborne credits l’EBA prevede due sottocategorie distinte in funzione del tempo:
(i) forbearance non perforning: categoria nella quale l’esposizione deve permanere almeno 1 anno, al termine del quale può abbandonare (a parità di condizioni) lo status di non performing;
(ii) forbearance performing: categoria alimentata dalle esposizioni rivenienti dalla classe precedente, dalla quale l’esposizione può uscire verso il bonis dopo 2 anni.
In sostanza, si può avere la seguente situazione riassuntiva; successivamente alla “concessione”si potrà avere:
– entro il 1° anno: non performing sotto forbearance (tendenzialmente: credito “ristrutturato”);
– entro il 2° anno: performing sotto forbearance (due anni minimo: il c.d. “probation period”; per il primo anno l’esposizione sarà classificata ancora in credito “ristrutturato”, poi potrebbe confluire nel portafoglio in bonis pur rimanendo sotto forbearance);
– entro il 4°anno: se tutte le condizioni sono rispettate potrebbe terminare il “probation period” e l’esposizione potrebbe essere performing (bonis) senza riserve.
In aggiunta al rispetto delle definizioni normative, il documento EBA suggerisce un richiamo al corretto monitoraggio di tutte le esposizioni della categoria “ristrutturate”, per cui deve esserci una granularità tale da evidenziare (a) il tempo di permanenza in categoria, (ii) qualsiasi forma di anomalia su tutte le esposizioni del cliente (o del gruppo) per cui un credito è stato oggetto di ristrutturazione.
Inoltre si rileva che, mentre il concetto enunciato dalle Istruzioni di vigilanza italiane si basa sulla sussistenza di una perdita per il debitore, quanto riportato nel documento EBA sui forborne credits parla più genericamente di una concessione da parte del creditore, che, di per sé, non comporta necessariamente una perdita.
L’attenzione richiamata dalle norme EBA è quindi occasione per un’attenta verifica delle pratiche di gestione del rischio, dal momento che la persistenza di bassi tassi d’interesse e l’accresciuta attenzione al rischio reputazionale hanno fatto sì che il ricorso alle pratiche di forbearance aumentasse in termini quantitativi, specialmente per le esposizioni immobiliari, sia mutui retail che immobiliari corporate. Si sono quindi diffuse pratiche di “concessioni” attuate prima della manifestazione di inadempienza o alla sua prima occorrenza: in Italia si è inoltre assistito alle c.d. “moratorie ABI”, che hanno prodotto un significativo impatto sui finanziamenti bancari, prevedendo sostanziali operazioni di riscadenzamento della debitoria.
Le banche italiane dovranno pertanto in futuro sottoporre ad analisi e monitoraggio le revisioni contrattuali attuate sui crediti in bonis, e per le quali si è proceduto a rimodulare le condizioni contrattuali in presenza del primo scaduto, allorquando non sussistono ancora elementi per una classificazione ad incaglio e quindi non è effettuata alcuna appostazione a default. La questione non è di poco conto, comportando profili; (i) di policy; (ii) organizzativi (definizione della normativa interna di dettaglio, strutture per la gestione delle posizioni forborne; tracciabilità dei processi di valutazione ecc.); (iii) ICT (“flaggatura” delle esposizioni forborne, alimentazione dei flussi segnaletici, banche dati storiche ecc.); (iv) commerciali (gestione della relazione con la clientela in fase di impostazione/revisione dei finanziamenti); (v) crediti (concessione e monitoraggio). Va anche sottolineato che in caso di una posizione forborne che si trovi in probativo period, l’estensione di un’ulteriore concessione ovvero il verificarsi di uno scaduto di oltre 30 giorni comporterebbe inoltre la classificazione automatica in non performing, con tutti gli impatti di impairment analitici del caso. Anche col mantenimento delle posizioni forborne in bonis, andranno condotte tutte le opportune riflessioni in ordine agli impairment collettivi.
In generale, dal punto di vista del risk management, la forbearance dovrebbe effettivamente perseguire l’interesse di rendere il debito più sostenibile e ciò deve essere verificabile (ad esempio, con tecniche campionarie), previo efficace inquadramento nelle politiche di accantonamento, dal momento che all’attività di forbearance è associata la correlata gestione del rischio. Non vanno in ogni caso dimenticate né trascurate le indicazioni contenute nella Circolare 263 (aggiornamento 2 luglio 2013), al Tit.V, Cap.7, Allegato (pagg.43 e 44) in ordine alle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”emanate dalla Banca d’Italia, che impongono un “nuovo stile” di monitoraggio alla funzione di Controllo Rischi. Tali disposizioni prevedono, in particolare, l’indicazione di un “valore di pronto realizzo” delle garanzie, calcolando per i beni immobili appositi haircut in funzione dell’aggiornamento della perizia e del contesto di mercato. Sul punto, l’ABI nel maggio 2011 ha emanato apposite linee guida per la valutazione degli immobili. La trasparenza e la corretta valutazione degli immobili restano infatti gli elementi essenziali per garantire la stabilità dell’industria bancaria sia nelle operazioni di erogazione dei crediti sia nelle emissioni/acquisizioni di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione e di obbligazioni bancarie garantite.
Nella valutazione e gestione dei forborne credits si riproporranno in sostanza per le banche italiane le stesse regole e metodologie di condotta del business. E’ necessario pertanto che:
1) vi sia una corretta valutazione delle prospettive del debitore, per non incorrere nel rischio che si attui un semplice rinvio dell’inevitabile, con l’unico effetto di aumentare il debito a scadenza e, paradossalmente, peggiorare la solvibilità del debitore sul lungo periodo (incorrendo anche in potenziali danni reputazionali). E’ suggeribile anche che sia esplicitata una policy interna dedicata al tema (un esempio di comunicazione al pubblico);
2) si rivedano le tradizionali attività di recupero ed incasso, posto che nella gestione dei forborne credits si finisce inevitabilmente con lo scontrarsi con le necessità di deroga richieste da una generalizzata ed estesa attività di revisione delle condizioni contrattuali;
3) si progetti un’adeguata reportistica per codificare le regole per l’attuazione delle pratiche di forbearance e il loro monitoraggio, onde valutare anche l’efficacia delle azioni intraprese;
4) si verifichi il ritorno sul capitale calcolato con approccio risk-based (un cenno in questo estratto di un paper Deloitte). La questione si pone per le situazioni di forbearance-performing, in quanto le posizioni non performing saranno infatti normalmente valutate con una PD (probability of default) al 100%. Si deve però tener conto che le performing forbearance sono soggette ad un rischio maggiore, a parità di condizioni: ad esempio, la PD delle esposizioni immobiliari in bonis soggette a forbearance dovrebbe essere aumentata; in tal senso sono necessari criteri di ulteriore aggiustamento dei sistemi di rating interni. Inoltre, i debitori oggetto di forbearance, nel portafoglio in bonis, dovrebbero essere identificati e gestiti con un monitoraggio dedicato, onde evitare che eventuali asimmetrie informative comportino una non corretta classificazione/svalutazione del credito
Brevi considerazioni conclusive
Con le definizioni di NPL e di forborne credits proposte dall’Eba si sono stabiliti alcuni criteri generali, che porteranno ad una maggiore uniformità/omogeneità classificatoria a livello europeo. In particolare l’EBA nei suoi documenti ha definito:
– il generic non-performing entry criteria: viene introdotto un criterio unico oggettivo ovvero il past-due di 90 giorni indipendentemente da altre soglie utilizzate ai fini del calcolo del capitale e di un criterio soggettivo (unlikely to pay);
– il pulling effect: l’Eba definisce specifiche soglie oltre le quali tutte le esposizioni verso un’unica controparte debbano essere considerate come NPL. L’Eba nota come la mancanza di criteri comuni potrebbe generare differenza tra l’ammontare delle NPL riportate da diverse istituzioni giustificate, ceteris paribus, solo dai diversi approcci adottati;
– l’ objective exit criteria: l’Eba stabilisce specifici criteri comuni per tutte le esposizioni classificate come NPL per essere riportate in bonis. Viene infatti notato come “
the lack of specification of the current impairment or default exit criteria may also lead to differences in reported figures between institutions that would, everything else being equal, only be grounded in differences in discontinuation criteria used for impaired or defaulted assets”.
I documenti Eba forniscono una definizione molto ampia di forbearance measures: nello specifico viene infatti riportato che “
forbearance measures are contracts the terms of which the debtor is considered unable to comply with due to its financial difficulties so that the institution decides either to modify the terms and conditions of the contract to enable the debtor to service the debt or to refinance, totally or partially, the contract. Refinancing refers to the use of contracts to ensure the total or partial payment of other contracts the current terms of which the debtor is unable to comply with”.
La definizione di forbearance measure proposta dall’Eba, riconducendo sotto un’unica definizione tutti i diversi concetti utilizzati nelle varie giurisdizioni o frameworks, talvolta definiti come “crediti ristrutturati”, “crediti rinegoziati”, “crediti rifinanziati”, “crediti modificati”, rappresenta sicuramente un nuovo banco di prova per le banche italiane ed europee per la gestione e il monitoraggio del credito, e questo in una fase congiunturale delicata, imponendo loro ulteriori sforzi sul fronte dell’efficacia e dell’efficienza gestionale.
Milano, 3 luglio 2014
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