Testo massima
La violazione
dei doveri di comportamento da parte dell’intermediario finanziario non vale a
rendere nullo il contratto di acquisto delle obbligazioni emesse dalla
Repubblica Argentina, ma rileva solo in relazione alla domanda di risoluzione e
a quella risarcitoria (Cass. S.U. n. 26725 del 2007).
L’ordine di investimento, in quanto atto esecutivo
unilaterale, non ha carattere negoziale e non può essere impugnato per
risoluzione.
A ribadire questi principi è stato il Tribunale di Bari,
Presidente Dott. Franco Lucafò, nella sentenza del 02.12.2013 in una
controversia che vedeva contrapposti un cliente ed una banca.
In particolare il cliente lamentando la violazione dei
doveri di comportamento della banca, agiva per la nullità dell’ordine di
acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina domandando, in
subordine, la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In ogni caso
chiedeva accertarsi la responsabilità aquiliana.
Il Tribunale, sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni
Unite . n. 26725 del 2007 ha
affermato che la violazione dei doveri di comportamento non può mai comportare
la nullità ex art. 1418 c.c., ma solo eventualmente la risoluzione e la tutela
risarcitoria.
L’ordine di acquisto di obbligazioni emesse dalla
REPUBBLICA ARGENTINA, inoltre, costituisce un atto esecutivo unilaterale e,
come tale, non ha carattere negoziale e, dunque, non può mai essere impugnato
con i rimedi posti a disposizione degli atti negoziali.
Infatti, il rapporto fra contratto c.d. quadro e singolo
ordine di investimento deve qualificarsi come rapporto fra mandato senza
rappresentanza ed atto unilaterale esecutivo del mandato medesimo e, dunque,
non può essere mai risolto.
Inoltre, nel caso di specie, non ravvisandosi in astratto
alcun inadempimento contrattuale né alcuna condotta illecita è stata respinta
dal Giudice anche la domanda di risarcimento del danno.
Sul punto si veda anche BOND ARGENTINI: ecco le regole
della intermediazione mobiliare
Prima del dovere dell’intermediario di informare, vi è il
dovere del cliente di informarsi.
L’obbligo di forma
scritta degli acquisti di strumenti finanziari rilevabile solo da parte del
cliente, si riferisce esclusivamente al contratto quadro ex
art.23 TUF e non alle singole attività di intermediazione poste in essere.
Per effetto della
libertà delle forme di acquisto dei singoli ordini la prova scritta è richiesta
solo ad probationem e non ad
substantiam.
La violazione degli
obblighi informativi dell’INTERMEDIARIO FINANZIARIO nei confronti del cliente
può dar luogo a responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ma, in nessun
caso, detta violazione può determinare la nullità del contratto di
intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, ex art.1418, comma
I, cc.
La violazione degli
obblighi informativi dell’INTERMEDIARIO FINANZIARIO non è automaticamente
motivo di risoluzione in quanto in quanto grava sul CLIENTE l’onere di provare
la gravita ex art.1455 cc.
Sentenza Tribunale Milano dott.ssa Silvia Brat
15-04-2013 n. 5171
Testo del provvedimento
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