Testo massima
Non c’è tregua per la normativa sull’anatocismo bancario.
È di oggi la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del D.L. n.91, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” (c.d. Misure per la crescita economica), con il quale, tra l’altro, il Governo è intervenuto nuovamente sul testo dell’art.120 TUB (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).
Il detto decreto, all’art.31, così dispone:
«1. Il comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e’ sostituito dal seguente:
“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo.
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi e’ comunque effettuato il 31 dicembre”.
2. Fino all’entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come modificato dall’art. 25 del cligs. 342/99)”, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.
3. La periodicità di cui al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
Tale articolo del TUB era stato già oggetto di intervento avvertito come “rivoluzionario” in sede di approvazione della Legge di Stabilità per l’anno 2014, laddove il comma 629 della detta normativa (legge 27.12.2013 n.147) aveva stabilito la modifica dell’art..120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nei termini che seguono:
«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Pur prevedendo la necessità di una delibera CICR di attuazione, la norma, di fatto, aveva abolito con un tratto di penna l’anatocismo bancario, senza tener conto di una serie di aspetti critici, sollevati dagli istituti bancari, con una normativa che su questa rivista era stata già descritta come atecnica ed imprecisa (cfr. “LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 ELIMINA L’ANATOCISMO BANCARIO”).
Con l’odierno intervento, al CICR viene demandato il compito di determinare modalità criteri per la produzione di interessi sugli interessi, riaffermando, dunque, la legittimità dell’anatocismo, anche se con periodicità non inferiore a un anno, e prevedendo che, fino all’adozione della prescritta delibera, dovrà applicarsi la precedente delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Altro punto saliente, la previsione che i contratti in corso e quelli conclusi nei due mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.L. dovranno essere adeguati entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto in G.U.
Da una prima lettura della norma si possono sintetizzare nel seguente modo le modifiche:
1) la possibilità di anatocismo sugli interessi capitalizzati annualmente;
2) la limitazione dell’ambito della norma alle operazioni in conto corrente o in conto di pagamento;
3) la decorrenza della norma dal momento della pubblicazione della delibera CICR e, nelle more, l’applicazione della delibera del 2000;
4) la decorrenza delle nuove norme per i contratti conclusi a partire dal 60° giorno da oggi;
5 ) per i contratti in corso, l’adeguamento entro 6 mesi da oggi.
Testo del provvedimento
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