ISSN 2385-1376
Testo massima
“In merito alla responsabilità del notaio, l’esecuzione tardiva, da parte del professionista, dell’annotazione di atti ricevuti anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio, determina la cessazione della condotta vietata e costituisce comportamento suscettibile di valutazione per la concessione delle attenuanti, ai sensi dell’art. 144 della legge notarile. “
Questo è il principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.12672 del 5 giugno 2014.
Nel caso in esame, un notaio era stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver più volte effettuato trascrizioni di atti oltre il termine di trenta giorni previsto ai fini fiscali e per aver iscritto numerosi atti nel periodo in cui era sottoposto alla sanzione della sospensione cautelare.
Avverso il provvedimento con cui la Commissione Regionale di Disciplina della Toscana aveva comminato la sanzione della sospensione per un periodo di nove anni, il notaio aveva proposto ricorso innanzi alla Corte d’Appello di Firenze chiedendo che, in luogo della sospensione, gli venisse applicata la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.114 I comma della Legge Notarile, come modificato dall’art.26 del d.lgs. n.249 del 2006.
In particolare, tale disposizione stabilisce che “Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si e’ adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria e’ diminuita di un sesto e sono sostituite l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.”
Rigettata l’impugnazione in Corte d’Appello, il notaio aveva infine proposto ricorso per cassazione.
Ebbene, i giudici di legittimità, chiamati a pronunziarsi su tale questione, hanno rilevato che, in effetti, il giudice di secondo grado avesse fornito un’errata interpretazione dell’art.144 I comma della Legge Notarile. In base a tale disposizione, come si è detto, la riduzione della sanzione disciplinare si attua alla presenza di circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si e’ adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto.
Nel caso di specie, il notaio aveva posto in essere una condotta omissiva propria, consistente nella mancata trascrizione degli atti. Rispetto a tale condotta l’adempimento tardivo non è solo un atto dovuto, ma è l’unico modo per eliminare le conseguenze dannose della violazione e, dunque, ha valore di attenuante. Infatti, analogamente a quanto affermato dalla prevalente dottrina penalistica e dalla giurisprudenza penale di legittimità sull’omologa attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 6, in presenza di una condotta omissiva propria, le conseguenze dannose o pericolose patrimoniali, dipendenti dal vulnus arrecato al bene protetto dalla norma, possono essere eliminate solo attraverso il compimento della condotta omessa.
Alla luce di tali considerazioni, gli ermellini hanno ritenuto che l’adempimento tardivo costituisse senz’altro un’attenuante che, ai sensi dell’art.144 I comma Legge Notarile, permette di sostituire la sanzione della sospensione con quella pecuniaria.
Testo del provvedimento
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