Testo massima
Nell’ambito della procedura di concordato “con riserva” il giudice delegato può autorizzare la sospensione dei contratti bancari pendenti in forza di quanto disposto dall’art. 169 bis L.F..
Con l’adozione del provvedimento di sospensione viene garantito il rispetto della par condicio creditorum e viene evitato il ricorso a meccanismi risolutivi ope iudicis in assenza del preventivo deposito del piano di concordato e di eventuale contraddittorio che può comunque essere svolto in sede di udienza di adunanza dei creditori ex art. 162 L.F..
Sono questi i principi sanciti dal Tribunale di Ravenna chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di scioglimento o sospensione dei rapporti di conto corrente bancario avanzata ai sensi dell’art. 169 bis L.F. con la domanda di concordato preventivo “con riserva” in relazione al quale il debitore era stato autorizzato presentare il piano entro il termine di 60 giorni ex art. 161, comma 6, L.F..
Il Giudice delegato ha ritenuto di accogliere l’istanza di sospensione, poiché detta misura è apparsa come la più idonea a preservare con valutazione ex ante il rispetto della par condicio creditorum.
L’adozione dello strumento della sospensione anziché dello scioglimento è inoltre giustificata dalla necessità di evitare l’adozione di meccanismi risolutivi ope iudicis in assenza del preventivo deposito del piano di concordato e di eventuale contraddittorio.
Il provvedimento di sospensione ha infine un contenuto provvisorio ed interinale privo di effetti irreversibili che non necessita un contraddittorio preventivo, il quale è comunque garantito in sede di udienza di adunanza dei creditori ex art 162 L.F..
Il Tribunale di Ravenna ha pertanto riconosciuto la piena compatibilità tra domanda di concordato con riserva ed il ricorso allo strumento della sospensione dei rapporti giuridici pendenti ex art. 169 bis L.F..
Testo del provvedimento
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