ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso ricorso per cassazione dopo l’ordinanza pronunciata ex articolo 348 bis cpc, l’esercizio del diritto di impugnazione contro la sentenza di primo grado potrà essere consentito solo se l’appello non sia stato tardivo e se i motivi di ricorso per cassazione riguardino punti della decisione di primo grado, che erano stati attinti dall’impugnazione in appello.
Rientra tra i requisiti “minimi” dell’esposizione del fatto l’indicazione sia della tempestiva proposizione dell’appello, sia dell’oggetto dei motivi per i quali esso è stato proposto. Inoltre, siffatti requisiti “minimi” dovranno essere integrati anche dall’esposizione dei contenuti dell’ordinanza di inammissibilità, in funzione dell’ammissibilità del motivo di ricorso di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 cpc, stante la limitazione del sindacato di legittimità ai motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della stessa norma, nell’ipotesi in cui «l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata.
Questi i principi di diritto statuiti dalla Cassazione civile, sesta sezione con l’ordinanza n.12936 depositata il 09/06/2014.
Con tale ordinanza i giudici di legittimità hanno precisato che il ricorso per cassazione, dopo l’ordinanza pronunciata ex articolo 348 bis c.p.c., deve necessariamente presentare, a pena di inammissibilità, una serie di requisiti già indicati in realtà dall’art 366 c.p.c..
Nel caso di specie, si trattava di un atto con il quale il ricorrente si opponeva a un decreto ingiuntivo.
Ad avviso dei giudici di legittimità il contenuto di tale atto era alquanto stringato poichè descriveva solo in termini molto generici la decisione del tribunale e nulla indicava riguardo al giudizio di appello, salvo ricordarne l’esito negativo.
Ebbene, la Suprema Corte ha precisato che il contenuto minimo che il ricorso per cassazione deve presentare è composto dalla dimostrazione della tempestività del ricorso, e l’indicazione dei motivi del ricorso integrati dall’esposizione dei contenuti dell’ordinanza di inammissibilità.
Il primo requisito, ovvero la dimostrazione della tempestività del ricorso, è necessario in quanto soltanto le parti della decisione già contestate in appello in tempo utile, potranno essere oggetto di attenzione da parte della suprema corte; per gli altri e diversi motivi, fin da allora non indicati, verrà a configurarsi invece il giudicato.
Circa il secondo requisito, invece, seppur vero che il raggio d’azione della Cassazione è circoscritto alla sentenza di primo grado, occorre in ogni caso l’esposizione del contenuto dell’ordinanza di appello, ancorchè si sia conclusa con una pronuncia di inammissibilità, come previsto dall’articolo 348 bis del codice di procedura civile in caso di assenza di una «ragionevole probabilità di successo».
Infine, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’onere del deposito sia dell’atto di appello che dell’ordinanza si spiega per una ragione di completezza al fine di consentire al giudicante di avere una visione chiara e d’insieme del procedimento.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 344/2014